Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24135 - pubb. 08/09/2020
Sovraindebitamento: omologa piano del consumatore composto da debiti di natura mista, differimento nell’esecuzione ed effetti dell’emergenza covid
Tribunale Napoli, 17 Luglio 2020. Est. Livia De Gennaro.
Piano del consumatore - Accoglimento istanza di differimento nell’esecuzione del piano - Modifica unilaterale ex art. 13 comma 4 ter l. n. 3/2012 - Interpretazione estensiva della norma
Deve ritenersi che il debitore, con l’ausilio dell’OCC possa chiedere al Giudice in via telematica la sospensione della esecuzione dell’accordo o del piano omologato, ricorrendo una ipotesi di impossibilità sopravvenuta all’adempimento derivante da ragione a lui non imputabile. Non può trovare, invero, prevalenza la disposizione di cui all’art 14 bis, comma II lett B) che riconosce ai creditori di dichiarare cessati gli effetti del piano del consumatore omologato nel caso in cui l’esecuzione del piano diviene impossibile anche per fatti non imputabili al debitore.
Deve infatti ritenersi che il rapporto tra art 13 comma IV ter ed art 14 bis, comma II lett b) va inteso nel senso che prevale la volontà del debitore di chiedere la modifica della proposta del piano rispetto a quella dei creditori di ottenere la cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore (Tribunale di Napoli, VII Sez. Civile, decreto di omologa del 17.07.2020) (Monica Mandico) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Procedimento nr 25/2019
Proponente: XXX, nato a NAPOLI il XX
OCC: avv. MANDICO MONICA
Il Giudice dr Livia De Gennaro, letto l’art 12 bis della legge nr 3/2012, vista la relazione particolareggiata ex art 9 della legge nr 3/2012 depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante ; letti gli artt7, 8 e 9 della legge n°3/12; letti gli atti e la documentazione allegata
OSSERVA
La proposta di piano del consumatore presentata dal sig. XX supera il vaglio di ammissibilità di cui agli artt.7, 8 e 9 della legge 3/2012 in quanto è corredata da una particolareggiata e dettagliata relazione dell’organismo di composizione della crisi richiesta dal comma 3 articolo 9, nonché completa di tutta la documentazione allegata, composta da:
-documentazione attestante la situazione patrimoniale del richiedente (All.A e B);
-elenco dei creditori e delle somme dovute (All. C);
-dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, certificato di stato di famiglia e residenza attestante la composizione del nucleo familiare e le spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia.
Il debito complessivo dell’istante è pari ad € XXX ed è composto da: -crediti privilegiati costituiti dal mutuo stipulato con la XXX di € XXX e da un debito con l’Agenzia delle Entrate e Risc. Pari ad €. XXX;
-crediti chirografari con: XXXX BANCA € XXx, Cessione del quinto XX €XXXx, Carta di credito- XXX € XXXx.
A tale debitoria si aggiunge l’importo per compenso dell’OCC pari ad €.XXX ( in prededuzione), già compreso di IVA e CPA.
Pertanto, l’importo a debito complessivo è pari ad € XXx. L’istante, dunque, versa nella situazione di sovraindebitamento di cui all’art. 6 comma II della legge 3/2012 consistente nel “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, determinante la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”.
Non vi è dubbio sulla qualificazione come “consumatore” ex art.6 della legge 3/2012 del sig.XXX posto che le obbligazioni da lui contratte sono state assunte per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari e, dunque, per scopi assolutamente estranei all’esercizio di un’attività imprenditoriale e professionale.
Invero, i debiti da lui assunti suelencati, derivano principalmente dal mutuo fondiario stipulato per i lavori di ristrutturazione della casa di proprietà della madre XXXX (terza datrice di ipoteca), necessari per consentire nell’anno 2009 il trasferimento della famiglia presso l’abitazione materna (tale circostanza è comprovata dal certificato di residenza); a ciò si aggiungono ulteriori debiti consistenti in finanziamenti e uso di carte rateali, indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia e per estinguere i preesistenti debiti.
Quanto al giudizio di meritevolezza, l’istante è del tutto meritevole per non avere assunto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento, in considerazione della natura dei debiti contratti al fine di garantire una vita dignitosa ai familiari, della situazione lavorativa e della posizione di contraente debole nei confronti degli istituti di credito.
Si aggiunga, inoltre, che l’istante ha finora pagato tutte le rate del mutuo XXXX pari ad € XXx mensili.
Il piano prevede la corresponsione per intero e con la soddisfazione nella misura del XX di tutti i crediti privilegiati (mutuo ipotecario con XXX; adesione agevolata con ADE) e la soddisfazione in misura ridotta pari al XX dei crediti chirografari con XXXX Banca spa; XXX – cessione di 1/5; XXX e per essa XX (con uno stralcio complessivo del debito chirografo di € XXx).
L’importo complessivo della debitoria al netto dello stralcio è, dunque, pari ad € XXx.
L’esecuzione del piano avviene con il pagamento di 72 rate mensili con scadenza il 30/31 di ogni mese:
- per l’importo di € XX di rata, per i primi quattro anni per la durata del piano che va dal 1.11.2020 al 1.5.2025
- per l’importo di € XX di rata mensile a partire dal 1.6.2025 al 1.6.2026 In particolare:
1) il pagamento in prededuzione delle spese e competenze dovute al professionista nominato con funzioni di OCC, pari ad €.XX ( importo già compreso di Iva e CPA), con le seguenti modalità:
sospensione della procedura esecutiva presso terzi pendente con autorizzazione al datore di lavoro di non accantonare i restanti importi mensili pari al quinto della retribuzione e svincolo delle somme accantonate sino al mese di aprile 2020 pari ad € XXx il cui importo di euro XXX verrà restituito al debitore che verserà in un’unica soluzione all’OCC, l’importo in questione a seguito dell’omologa del piano la restante parte verrà spalmata secondo le percentuali indicate nel piano depositato sugli altri creditori;
2) Pagamento in 60 rate mensili, per il credito privilegiato relativo al mutuo ipotecario con XXX, con primo versamento mediante una rata mensile pari ad €. XXx (22,92%% del reddito) al tasso di interessi dello 0,80%. Si ha così una soddisfazione al 100% del residuo debito di € 29.631,65 con pagamento, secondo il piano di ammortamento alla francese, per un ammontare complessivo e comprensivo di interessi pari ad €.XXX.
3) Pagamento in 18 rate del credito privilegiato di 617,30 con XX, secondo la ripartizione prevista a pagina 37 del piano del consumatore; 4) Pagamento in 5 rate per il credito privilegiato dell’agenzia delle entrate riscossione, sottoposta all’adesione agevolata già rateizzata, di € XXXx, con prima rata di euro € XXx; - seconda rata di €XXX; - terza, quarta, quinta rata di € XXx;
5) Pagamento in 72 rate per il credito chirografo di Banca XXX, pari ad €. XXX, - nella misura del 40%, pari ad € XXx,
6) Pagamento in 72 rate per il credito chirografo di XXX per residuo pari ad € XXXx – nella misura del 40%, pari ad € XXX
7) Pagamento in 72 rate per il credito chirografo relativo alla Cessione del quinto con XXXX – debito residuo € XXX – nella misura del 40% pari ad €. XXX
8) Pagamento in 72 rate per il credito chirografo derivante da Carta di credito di XXXX per residuo di €. XXx – nella misura del 40% pari ad € XXX.
Ebbene, la rata del Piano del Consumatore si attesta al 35,42% delle capacità reddituali del debitore, in linea con il 35% del ''merito creditizio'', come previsto dal T.U.B. art. 124.
La proposta risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, poiché il proponente non dispone di beni immobili, né di altri beni liquidabili, oltre che della retribuzione disponibile al netto del necessario per garantire il mantenimento della famiglia. Per cui, rispetto al piano proposto, l’importo mensile disponibile ai fini della liquidazione del patrimonio sarebbe quantificabile in circa €.XXX mensili, senza tuttavia la disponibilità a favore della procedura dell’importo accantonato dal terzo.
Inoltre, a garanzia dell’adempimento del piano vi è da computare, oltre allo stipendio dell’XXX pari ad euro 2199,00 anche la pensione della madre XX, con lui convivente, pari ad euro 1.500 euro mensili che, per tutta la durata del piano, assicura l’apporto economico necessario a corrispondere la rata mensile subito dopo l’omologazione.
La durata complessiva del piano, seppure riguardi un periodo di tempo non trascurabile, appare comunque accettabile e ragionevole in quanto punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.
Circa la richiesta di differimento della data di inizio dell’esecuzione del piano del consumatore, si segnala che il sig. XXXX ha comunicato con pec del 26.05.2020 all’OCC di essere stato posto in cassa integrazione dal giorno 1.04.2020 al giorno 23.04.2020, che la sospensione si è protratta anche per il mese di maggio 2020 limitatamente ai giorno 11, 14,20 e 28 maggio. Alla luce di ciò l’istante ha chiesto che le date dell’esecuzione del piano del consumatore fossero differite:
- Dal 1.11.2020 al 1.05.2025 (anziché 31.01.2020 31.12.2024) per il pagamento della rata mensile di 778,94 euro;
- dal 1.06.2025 al 1.06.2026 (anziché dal 31.01.2025 al 31.12.2025) per l’importo di euro 664,71 per importo complessivo di 72 rate mensili con scadenza 30/31 di ogni mese e pagamento il primo di ogni mese.
L’istanza di differimento è meritevole di accoglimento stante la sopravvenuta esistenza di una causa non imputabile al debitore che non rende possibile l’adempimento immediato del piano del consumatore.
Come è noto, l’art 13 comma 4 ter della legge nr 3/2019 prevede la possibilità per il debitore o il consumatore di modificare l’accordo o il piano qualora la loro esecuzione sia divenuta impossibile per ragioni a loro non imputabili. Tale norma ha per presupposto infatti che il piano sia già stato omologato e che nella sua fase esecutiva diventi impossibile il suo esatto adempimento per cause non imputabili al debitore, accordando, in tale caso allo stesso la possibilità di modificare la proposta su cui si fondano il piano e l’accordo, con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC).
Orbene, sotto tale profilo, deve ritenersi che la gravissima crisi sociale, sanitaria ed economica provocata da Covid-19 pone senz’altro il problema della impossibilità di adempiere le obbligazioni contrattuali, non essendo improbabile che le parti contrattuali si trovino nella impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni alla luce delle rigide restrizioni imposte dall’autorità governativa (impossibilità di uscire di casa se non nei casi di stretta e comprovata necessità, chiusura di molte attività commerciali o anche solo alla luce della necessità di esporsi il meno possibile al contagio del virus).
In questa prospettiva, deve ritenersi che l’emergenza epidemiologica da covid-19 costituisce causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione nella disciplina delle obbligazioni atteso che tra i casi in cui potrebbe essere invocabile l’impossibilità sopravvenuta della prestazione rientrerebbero gli ordini ed i divieti posti in essere dalla autorità amministrativa, cd factum principis. Invero, si tratta di disposizioni emanate a salvaguardia di interessi generali, come la protezione della salute pubblica, che, imponendo divieti e restrizioni, rendono di fatto impossibile l’adempimento di una obbligazione, a prescindere dal volere di chi si sia impegnato contrattualmente a farlo.
Come è noto, nel nostro ordinamento, l’inadempimento contrattuale e la responsabilità del debitore vanno valutati alla luce dell’art 1218 c.c., secondo il quale “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.
L’art 1218 è infatti strutturato in modo tale da porre a carico del debitore una presunzione di colpa ogni volta in cui ci sia un inadempimento. Il debitore per vincere questa presunzione ed evitare di dover rispondere del mancato rispetto delle obbligazioni che ha assunto tramite il contratto, deve dare prova di avere eseguito correttamente la prestazione oppure dimostrare che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile, ossia un evento esterno al debitore, che questi, sebbene abbia posto in essere tutti gli sforzi necessari, non è riuscito ad evitare. I provvedimenti legislativi dettati da interessi generali e di ordine pubblico, che rendano impossibile la prestazione indipendentemente dal comportamento dell’obbligato, come quelli di recente emanazione, costituiscono infatti un’esimente della responsabilità del debitore.
Nella fattispecie in esame, ogni dubbio sulla applicabilità dei principi generali sulla responsabilità del debitore per l’inadempimento o ritardo sembrerebbe risolto dall’art 91 d.l. 17 marzo 2020 nr 18 che così dispone <
5.3.2020 nr 13, dopo il comma 6 è inserito il seguente “ 6 bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini della esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt 1218 c.c. e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente alla applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti>>.
Sebbene tale disposizione sia dettata solo per i contratti pubblici, l’eadem ratio imporrebbe di estendere il principio a tutti i contratti, indipendentemente dall’oggetto e dalla natura dei contraenti.
Sono gli stessi articoli 1218 e 1223 c.c. che, letti combinatamente, escludono responsabilità e risarcimento quando l’inadempimento della obbligazione o il ritardo della sua prestazione dipendano da causa non imputabile al debitore e tale è appunto, indubitabilmente, il rispetto delle misure di contenimento. Da questo punto di vista, anche alla luce della ratio che ispira l’insieme delle norme di cui si compone il d.l. “Cura Italia”, si ritiene che la sopravvenuta esistenza di una causa non imputabile che non rende possibile l’esatto adempimento possa essere valutata dal Giudice delegato senza la necessità di una nuova udienza per la discussione del profilo temporale dell’adempimento con i creditori o qualunque altro interessato che possa sollevare contestazioni.
Ispira questa interpretazione in primo luogo l’art 91 del decreto legge sopra richiamato recante disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dalla attuazione delle misure di contenimento che, sia pure riferito a vicende contrattuali e non a vicende caratterizzate da profili procedurali in senso ampio come il caso del piano del consumatore può essere considerata norma di carattere generale per la interpretazione delle conseguenze della attuazione delle misure di contenimento del Coronavirus e, quindi, anche strumento nelle mani del giudice per valutare la presente istanza di differimento del termine da cui far continuare decorrere l’adempimento delle obbligazioni assunte con il piano del consumatore.
Si ritiene infatti che sulla istanza di modifica richiesta dal debitore, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, il giudice designato possa decidere sulla istanza senza necessità di disporre la convocazione dei creditori.
Valga evidenziare che nel decreto liquidità, il legislatore, riconosce la possibilità di rivolgere direttamente istanze al Tribunale se motivate con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della emergenza epidemiologica Covid-19 così facendo entrare nel diritto della crisi di impresa come rilevante, tipizzandolo, il fatto sopravvenuto non imputabile ad una delle parti coinvolte nella esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e della insolvenza
Sul punto l’art 9 comma 3 del decreto fa riferimento alla ipotesi in cui il debitore intenda solo modificare i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo. Il presupposto di operatività della norma è la pendenza di un procedimento di omologa di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione alla data del 23.2.2020. In tale caso si fa riferimento non ad una modifica sostanziale del piano ma ad una modifica unilaterale del termine di adempimento come originariamente prospettato e sempre che nella nuova istanza siano indicati i termini i nuovi termini che non possono essere superiori a sei mesi e venga data prova documentale della necessità della modifica. In questo caso, il Giudice è chiamato ad una valutazione solo sui temi dell’adempimento per cui l’istanza dovrà vertere essenzialmente su tale circostanza dovendo il proponente giustificare i motivi che stanno a base della richiesta di modifica dei tempi.
La disciplina relativa alla moratoria sino a sei mesi secondo una modifica unilaterale e previo parere del commissario va ritenuta estensibile ai piani del consumatore tenuto conto della ratio sottesa al decreto richiamato che è quella di sostenere il sistema da una spaventosa crisi di liquidità; tale sforzo rischierebbe di essere vanificato in mancanza della possibilità di ridimensionare i debiti già contratti da chi è in difficoltà apportando una modifica unilaterale del termine di adempimento, intervenendo sui debiti pregressi, sospendendone l’esazione.
Sotto il medesimo profilo va rilevato che l’esigenza di concedere ai debitori la possibilità di apportare celermente modifiche ai piani è funzionale a quella di semplificazione richiesta dalla attuale fase emergenziale nella gestione dei procedimenti pendenti e futuri: con riferimento agli accordi di composizione della crisi, l’avvio di un ulteriore iter finalizzato al raggiungimento di un nuovo accordo coi creditori, rischierebbe di dilatarne eccessivamente la durata e tanto anche in considerazione dei nuovi carichi di lavoro che ricadranno sugli uffici giudiziari a seguito delle sospensioni delle udienza, dei termini, delle attività.
La modifica unilaterale suddetta trova poi la sua ratio nel principio di buona fede contrattuale che è principio tipizzato dal legislatore anche come diritto del contraente di introdurre in via unilaterale modifiche vincolanti per le parti del contratto, funzionali alla tutela del suo specifico interesse e non lesive degli interessi della controparte. Ciò vuol dire che non deve mai trattarsi di modifiche sostanziali, qualitative e quantitative ma solo di una modifica (come nel caso de quo) che incide sui termini dell’adempimento originariamente proposti per fare fronte ad una ritenuta impossibilità (temporanea) che incide sull’esatto adempimento.
Le norme sulla buona fede, sulla correttezza ed equità costituiscono fonti di ogni rapporto obbligatorio e a tali principi il legislatore fa espresso riferimento anche nel codice della crisi laddove all’art 4 rubricato “doveri delle parti” si disciplina l’obbligo del comportamento del debitore e del creditore secondo buona fede e correttezza e secondo il dovere di leale collaborazione tra le parti coinvolte nelle procedure di composizione della crisi di impresa e nella loro esecuzione.
Appare evidente che in tali termini si giustifica la mancata partecipazione del ceto creditorio compensata dal parere espresso dall’OCC.
In definitiva e alla stregua di quanto sopra argomentato, deve ritenersi che il debitore, con l’ausilio dell’OCC possa chiedere al Giudice in via telematica la sospensione della esecuzione dell’accordo o del piano omologato, ricorrendo una ipotesi di impossibilità sopravvenuta all’adempimento derivante da ragione a lui non imputabile. Non può trovare, invero, prevalenza la disposizione di cui all’art 14 bis, comma II lett B) che riconosce ai creditori di dichiarare cessati gli effetti del piano del consumatore omologato nel caso in cui l’esecuzione del piano diviene impossibile anche per fatti non imputabili al debitore.
Deve infatti ritenersi che il rapporto tra art 13 comma IV ter ed art 14 bis, comma II lett b) va inteso nel senso che prevale la volontà del debitore di chiedere la modifica della proposta del piano rispetto a quella dei creditori di ottenere la cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore.
Va considerato che il piano del consumatore è sottoposto ad un controllo giudiziale sia nella fase di omologazione che in quella di esecuzione: la valutazione circa la fattibilità del piano e la meritevolezza dello stesso va effettuata anche nella sede in cui il giudice è chiamato a decidere sulla istanza del debitore per ottenere la modifica del piano ex art 13 comma IV ter.
Questa considerazione appare tanto più fondata in considerazione del fatto che nella fase di esecuzione il requisito della meritevolezza viene in rilievo sul presupposto della non imputabilità al debitore della causa che non rende possibile l’esatto adempimento e quello della fattibilità assume rilievo considerato che se venisse richiesto l’immediato adempimento, il piano non sarebbe più fattibile.
P.Q.M.
Letto l’art 12 bis co 3 della legge nr 3/2012
OMOLOGA
Il piano del consumatore presentato da XX
DISPONE
- Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano con decorrenza dal 1.11.2020 al 1.5.025;
- Che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;
- -che il piano sia pubblicato a cura dell’OCC
- che venga sospesa la procedura per pignoramento presso terzi (Trib Napoli
XX) per la somma di euro 340,26 pari ad un quinto;
-revocarsi le somme trattenute della cessione del quinto dello stipendio per l’importo di euro 232,00
-sospendersi le azioni individuali che i creditori dovessero intraprendere o quelle già in atto
Napoli, 17.7.2020
Il Giudice
Dr Livia De Gennaro