Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24016 - pubb. 11/01/2020

Fallimento della impresa agricola

Cassazione civile, sez. I, 08 Gennaio 1966, n. 150. Pres. Favara. Est. Roperti.


Fallimento - Dichiarazione del fallimento - Assoggettabilità - Condizione e presupposti



Nella nozione di impresa agricola, quale si desume dall'art. 2135 cod. civ. rientra l'Esercizio dell'attività diretta alla coltivazione del fondo, nonche l'attività connessa a tale coltivazione, la quale si inserisca nel consueto e ben delimitato ciclo dell'economia agricola, ad integrazione della suddetta attività. Ha, invece, carattere commerciale o industriale ed e, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto Forma di impresa grande e media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, risponda, nel contempo, ad altri scopi commerciali o industriali e realizzi utilita del tutto indipendenti dall'impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa. -nella specie e stata ritenuta a carattere commerciale l'Esercizio di un,imponente attività di trebbiatura e motoaratura esercitata per conto terzi,indipendentemente dall'Esercizio di una piccola impresa agricola. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato