Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23817 - pubb. 03/07/2020

È nulla la CMS senza indicazione del meccanismo operativo. Va revocato il decreto ingiuntivo se nel giudizio di opposizione la banca deposita solo una lista dei movimenti

Tribunale Pescara, 23 Giugno 2020. Est. Grazia Roscigno.


Nullità della CMS senza indicazione del meccanismo operativo – Nullità di tutte le successive commissioni non pattuite per iscritto – Inidoneità di una mera lista movimenti a provare il credito



È nulla per indeterminatezza dell’oggetto la previsione contrattuale della CMS quando, pur essendo stata indicata la base di calcolo, sia stato del tutto omesso qualsiasi altro meccanismo operativo (ad esempio, se il “massimo scopeto” sia considerato l’esposizione massima nel trimestre, anche per un solo giorno, oppure la media dell’esposizione).
Dichiarata la nullità per indeterminatezza dell’oggetto della CMS, qualora detta commissione sia stata l’unica pattuita per iscritto, tutte le commissioni successivamente applicate dalla Banca sono nulle per 3 motivi:a) in primo luogo, perché una clausola nulla non produce alcun effetto, nemmeno quello di permettere ad una delle parti attraverso una modifica unilaterale di adeguarsi alla disciplina legislativa sopravvenuta;b) in secondo luogo perché, pur assumendo la validità della commissione indicata, sarebbero nulle tutte le commissioni applicate sull’importo affidato, non esistendo alcuna pattuizione scritta in tal senso;c) in terzo luogo perché la Banca non ha comunque provato l’adeguamento nella forma disciplinate dall’art. 118 TUB a nessuna delle modifiche legislative esposte, con conseguente nullità di tutte le commissioni applicate, comunque denominate.
Va revocato il decreto ingiuntivo per non aver la banca assolto l’onere probatorio quando, nel giudizio di opposizione, la stessa si sia limitata a produrre una mera lista integrale dei movimenti invece della serie completa degli estratti conto, i quali soltanto forniscono dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, essendo inutilizzabili, invece, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10692 del 10/05/2007; Sez. 1, Sentenza n. 21597 del 20/09/2013; Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016 e Sez. 1 - , Sentenza n. 23313 del 27/09/2018). (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara



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