Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23740 - pubb. 17/06/2020

Nomina di sindaco unico e limitazione dei compiti alla vigilanza interna alla società con esclusione del controllo contabile

Tribunale Roma, 01 Giugno 2020. Est. Romano.


Società di capitali – Controllo e revisione dei conti – Nomina di sindaco unico – Limitazione dei compiti alla vigilanza interna alla società – Esclusione del controllo contabile



Deve ritenersi consentito che la società proceda alla nomina di un sindaco unico limitandone i compiti alla vigilanza interna, con esclusione del controllo contabile. In tal caso, il sindaco unico non dovrà essere necessariamente iscritto nel registro dei revisori dei conti.

Ove lo statuto preveda o, comunque, consenta la nomina di un sindaco unico con esclusivi compiti di controllo interno, il richiamo alle norme previste per le società azionarie, contenuto nell’art. 2477, comma 5, c.c. non va inteso in modo rigido, dovendosi comunque tener conto della struttura della società a responsabilità limitata.

La duplice circostanza che possa essere nominato un sindaco unico e che la società possa determinare la natura del controllo (sulla gestione ovvero revisione contabile) comporta l’impossibilità di applicare alla società a responsabilità limitata il precetto di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. laddove richiede che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; sembrerebbe, infatti, irrazionale che sia imposta, quale requisito della nomina, una particolare professionalità ove, poi, la società possa escludere l’esercizio di mansioni che quella professionalità giustifica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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