Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23628 - pubb. 23/05/2020

Responsabilità della banca per mancato esercizio del diritto di opzione e quantificazione del danno

Tribunale Verona, 26 Novembre 2019. Est. Vaccari.


Deposito di titoli in amministrazione – Esercizio del diritto di opzione su titoli in esso custoditi da parte del depositante – Mancata richiesta della banca al depositante di istruzioni – Sua responsabilità ai sensi dell’art. 1838, comma 2, c.c. – Sussiste

Danno conseguente al mancato esercizio del diritto di opzione – Criteri per la sua quantificazione



La banca che assume un deposito titoli in amministrazione, è tenuta, ai sensi dell’art. 1838 comma 2 c.c., a chiedere in tempo utile al cliente che ne sia titolare istruzioni volte a consentire allo stesso l’esercizio del  diritto di opzione sulle azioni emesse, a seguito di  un’operazione di aumento di capitale, da una società le cui azioni siano custodite presso il predetto deposito.
Poiché la norma suddetta prevede che, solo qualora il depositante sia stato avvertito dall’istituto di credito e non gli abbia dato istruzioni, il secondo è tenuto a vendere i diritti di opzione deve ritenersi integrata la responsabilità dell’istituto di credito che abbia proceduto alla vendita dei diritti senza essersi sincerato della circostanza che il depositante avesse ricevuto la sua comunicazione, a fronte della prova che questi aveva avuto intenzione di esercitare il predetto diritto.

Il pregiudizio conseguente al mancato esercizio del diritto di opzione è costituito dal differenziale tra la somma che sarebbe stata spesa se fosse stato possibile esercitare il diritto di opzione e l’attuale valore di mercato del pacchetto di azioni non acquistate, importo da cui deve detrarsi la somma da lui ottenuta in occasione della cessione dei diritti di opzione. A tale importo va aggiunto quello dei dividendi che sono stati staccati dal momento della operazione di aumento di capitale a quello della decisione della causa, e che l’attore avrebbe percepito se avesse potuto acquistare le azioni alle predette condizioni mentre non possono riconoscersi somme a titolo di ulteriori dividendi perché, come è noto, le società deliberano se distribuirli di anno in anno cosicchè non vi è certezza che la società predetta lo farà negli anni a venire. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale