Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23617 - pubb. 21/05/2020
Danno non patrimoniale da illecita segnalazione in centrali rischi e in Centrale allarme interbancaria
Tribunale Verona, 13 Febbraio 2020. Est. Vaccari.
Illecita segnalazione in Cai della revoca all’autorizzazione all’utilizzo della carta di pagamento – Configurabilità di un danno non patrimoniale – Esclusione
Il danno non patrimoniale da illecita segnalazione nelle centrali rischi e in Cai è ipotizzabile solo in relazione a segnalazioni di una certa gravità, come quella di sofferenza (in centrale rischi o sic) o di insolvenza (in Cai), e non rispetto alla segnalazione illecita di revoca all’autorizzazione all’utilizzo della carta di pagamento.
La questione della risarcibilità del danno non patrimoniale da illecita segnalazione in CR o in Cai va ricondotta a quella degli oneri di specifica allegazione del danneggiato, che hanno ad oggetto quantomeno la durata e l’ambito soggettivo della segnalazione.
Pertanto è onere di chi lamenti un danno alla propria reputazione, conseguente ad una segnalazione illecita, dimostrare non solo la durata di essa ma anche che la notizia della sua segnalazione, nell’arco di tempo in cui è durata, era stata effettivamente rilevata da istituti di credito, diversi da quello segnalante, tanto più che tale circostanza era stata da lui riferita sia nel ricorso introduttivo del giudizio che nella lettera di contestazione alla banca convenuta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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