Persone e Misure di Protezione
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23515 - pubb. 23/04/2020
Permesso di soggiorno per motivi umanitari e valutazione globale degli elementi di fatto
Cassazione civile, sez. I, 30 Marzo 2020, n. 7599. Pres. Genovese. Est. Scotti.
Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Disciplina applicabile "ratione temporis" - Presupposti - Vulnerabilità personale dello straniero - Valutazione globale degli elementi di fatto - Necessità - Fattispecie
In tema di protezione internazionale, per concedere il permesso di soggiorno nei casi speciali previsto dall'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, quando ricorrano i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis" alle domande di protezione proposte prima dell'entrata in vigore del predetto d.l. n. 113 del 2018, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva respinto la domanda di protezione dello straniero, non avendo considerato unitariamente tutte le circostanze che avevano determinato l'abbandono del paese di origine, ivi comprese le sue condizioni di salute ed il percorso di integrazione seguito). (massima ufficiale)
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