Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23444 - pubb. 01/04/2020
L’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro
Tribunale Pordenone, 07 Febbraio 2018. Est. Leanza.
Onere della prova – Domanda fondata su un contratto di mutuo – Causale del versamento – Contestazione da parte dell’asserito mutuatario – Onere probatorio a carico del ricorrente – Procedimento sommario di cognizione
L’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo il ricorrente tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa.
Pertanto, la circostanza che il resistente ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dal ricorrente, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce un’eccezione in senso sostanziale, così da invertire l’onere della prova, con la conseguenza che rimane fermo a carico del ricorrente l’onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga la restituzione. (Federico Ioncoli) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Federico Ioncoli
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