Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23418 - pubb. 26/03/2020

Soluzioni per la separazione delle posizioni processuali definite con patteggiamento da quelle non ancora definite

Tribunale Brindisi, 24 Gennaio 2020. Est. Fracassi.


Esecuzione penale - Cognizione del giudice dell'esecuzione - Condanna alle spese e modalità di ripartizione tra vari imputati ed in relazione ai vari reati - Soluzioni per la separazione delle posizioni processuali definite con patteggiamento da quelle non ancora definite



Rientrano sicuramente nella cognizione del giudice dell'esecuzione penale le questioni riguardanti il titolo, ovvero la condanna alle spese e modalità di ripartizione tra vari imputati ed in relazione ai vari reati; vanno attribuite alla cognizione del giudice civile tutte le questioni riguardanti il calcolo delle spese, la concreta ripartizione e riferibilità ai vari reati.
Come è noto la L. 18 giugno 2009 n. 69 ha abrogato il secondo comma dell'art. 535 c.p.p. che stabiliva il principio di solidarietà al pagamento delle spese tra i condannati per lo stesso reato o per reati connessi. Ciascun imputato deve essere chiamato al pagamento con esclusivo riferimento alle spese sostenute per l'accertamento dei reati in ordine ai quali viene condannato, e di quelli connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p.

Per il caso di separazione delle posizioni processuali, alcune definite con il ricorso al rito del patteggiamento e altre non ancora definite, nel silenzio della norma possono individuarsi tre soluzioni: a) ripartizione delle spese finora anticipate tra le persone condannate o che hanno patteggiato senza tener conto dell'altra posizione non ancora definita con successiva eventuale rideterminazione all'esito della definizione dell'altra posizione; b) accantonamento della quota spettante a chi ha optato per un diverso rito con riserva di un nuovo riparto, qualora dovesse essere assolto, e successiva rideterminazione a carico dei soggetti tenuti al pagamento delle spese processuali; c) sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali fino a quanto non risulti definita la posizione di tutti gli imputati dello stesso reato o di reati connessi. La seconda soluzione presenta l'inconveniente del possibile carattere “provvisorio” della divisione (nel caso di successiva assoluzione del correo), ma appare più in linea con la disciplina in vigore che ha abolito il principio di solidarietà. E, in ogni caso, consente il recupero immediato di una quota sicuramente dovuta dalle persone già condannate al pagamento delle spese processuali. (Pierluigi D'Urso) (riproduzione riservata)


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