Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23409 - pubb. 24/03/2020

Contratti derivati e onere probatorio circa la funzione di copertura del derivato

Tribunale Roma, 03 Marzo 2020. Est. Scerrato.


Contratto derivato - Funzione di copertura - Onere a carico della banca
Contratto derivato - Funzione di copertura - Assenza - Nullità del contratto per mancanza di causa in concreto ex art. 1322 comma 2° cod. civ.



In materia di contratti derivati l’onere probatorio circa la funzione di copertura del derivato grava sulla banca.

In mancanza della prova circa la funzione di copertura del derivato il contratto dovrà considerarsi nullo per mancanza di causa in concreto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1322 comma 2° cod. civ. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Angelo Riva del Foro di Brescia


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