Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23393 - pubb. 19/03/2020
I rapporti tra l’iscrizione di ipoteca e la trascrizione di domanda giudiziale ex art. 2652 cod. civ. nell’ambito dell’espropriazione forzata immobiliare
Tribunale Napoli, 04 Marzo 2020. Est. Colandrea.
Ipoteca – Trascrizione successiva domanda giudiziale ex art. 2652 cod. civ. – Forma pignoramento – Accoglimento domanda – Improcedibilità espropriazione – Esclusione – Facoltà soggetto trascrivente – Intervento
In tema di espropriazione immobiliare di bene oggetto di garanzia ipotecaria, qualora sia stata trascritta nelle more domanda giudiziale ex art. 2652 cod. civ., l’azione esecutiva è correttamente eseguita nei confronti del soggetto che risulti in quel momento proprietario del bene, atteso che la trascrizione della domanda è funzionale unicamente alla “prenotazione” degli effetti della futura pronuncia giudiziale e non incide, di per sé, sulla titolarità del bene in capo all’esecutato.
Ne consegue che l’eventuale accoglimento della domanda non pregiudica la prosecuzione dell’espropriazione in tal modo promossa, bensì legittima la chiamata e l’intervento nel processo esecutivo del soggetto autore della trascrizione al fine di consentirgli l’esercizio dei diritti connessi alla posizione sostanziale di volta in volta rilevante, quali, segnatamente: nel caso di soggetto che risulti titolare di un diritto reale sul bene pignorato, il rilascio ex artt. 2861 e seguenti cod. civ. e/o la liberazione ex artt. 2889 e seguenti cod. civ. e, in generale, le facoltà processuali spettanti all’esecutato; nel caso di soggetto che risulti titolare di un diritto di credito, la partecipazione alla distribuzione del ricavato della vendita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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