Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23369 - pubb. 14/03/2020

Rilevabile d'ufficio la carenza di interesse al ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. VI, 18 Febbraio 2020, n. 3991. Pres. Mocci. Est. Crolla.


Ricorso per cassazione - Interesse giuridicamente tutelato - Necessità - Utilità concreta del provvedimento - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie



L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte vittoriosa che lamentava l'erronea pronuncia della compensazione delle spese di lite, nonostante la sua mancata costituzione nel giudizio di appello). (massima ufficiale)


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