Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23336 - pubb. 06/03/2020

Nullità parziale della fideiussione omnibus e vano decorso del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c.

Tribunale Padova, 11 Febbraio 2020. Est. Marani.


Legge antitrust (L. n. 287 del 10 ottobre 1990) – Nullità parziale delle fideiussioni omnibus – Vano decorso del termine semestrale ex 1957 c.c. – Perdita di efficacia della garanzia – Art. 169 L.F. – Art. 55 L.F. – Dies a quo del termine semestrale coincidente con la data di presentazione della domanda di concordato preventivo – Domanda di ammissione al passivo fallimentare come atto assimilato alla domanda giudiziale, ai fini di cui all’art. 1957 c.c.



L’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale di cui al provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 produce effetti anche sui singoli contratti che contengono le clausole (tra cui quella di deroga dell’art. 1957 cod. civ.) in quanto frutto di intese restrittive della concorrenza ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990.

Con la previsione che le suddette intese sono "nulle ad ogni effetto’’ (art. 2 della legge n. 287 del 1990) il legislatore ha inteso vietare la propagazione degli effetti dell’intesa anticoncorrenziale negli atti aventi natura contrattuale, posto che le imprese che partecipano ad un’intesa anticoncorrenziale per beneficiare dell’effetto distorsivo della concorrenza “devono” modificare o mantenere le loro condizioni contrattuali nei confronti della clientela, così da acquisire o conservare l’indebito vantaggio.

La circostanza che l’art. 1957 cod. civ. sia norma derogabile è ininfluente ai fini della nullità, in quanto, pur trattandosi di norma non dettata da ragioni di ordine pubblico, si è tuttavia in presenza di una nullità volta alla tutela di interessi generali quali la concorrenza e la trasparenza del mercato del credito, che travolge la pattuizione attuativa dell’intesa accertata con il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia.

L’art. 169 l.f. stabilisce che alla domanda di presentazione del concordato preventivo si applica, tra gli altri, l’art. 55 del medesimo decreto, per cui il debito si considera scaduto già in quel momento e da lì decorre il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 cod. civ.; detto termine ha natura decadenziale e, come tale, può essere interrotto solo dalla proposizione della domanda giudiziale o da un atto ad essa assimilato (la domanda di ammissione al passivo) e non da una semplice diffida extragiudiziale. (Vincenzo Cannarozzo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Vincenzo Cannarozzo


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