Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23284 - pubb. 26/02/2020
Mutuo fondiario e violazione del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 co. 2 TUB
Tribunale Sulmona, 31 Dicembre 2019. Est. Di Benedetto.
Mutuo fondiario – Violazione del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 co. 2 t.u.b. – Nullità – Sussistenza – Conversione in mutuo ipotecario – Ammissibilità
Il mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell’art. 38, 2° comma, t.u.b. e della conseguente delibera del Cicr del 22.4.1995, determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario, essendo detto limite essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come «fondiario», ferma restando tuttavia la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario ove ne risultino accertati i presupposti. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Francesco Dimundo
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