Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23224 - pubb. 14/02/2020

Sale&lease back e divieto di patto commissorio

Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 2019, n. 18791. Pres. Didone. Est. Amatore.


Sale&lease back - Divieto di patto commissorio - Nullità della vendita con patto di riscatto - Rafforzamento della posizione del creditore



Va ribadita la sanzionabilità in termini di nullità della vendita con patto di riscatto (o di retrovendita, o, più in generale, di tutte quelle alienazioni ove l'adempimento del sottostante debito funga da condizione sospensiva ovvero risolutiva ovvero anche di leasing finanziario "puro" collegato ad una compravendita) che, risultando inserite in un più complesso tessuto negoziale, caratterizzato dalla preesistenza di un rapporto credito-debito tra venditore ed acquirente, siano "piegate" al perseguimento non già di un trasferimento di proprietà, bensì di un rafforzamento, in funzione di subordinazione e di accessorietà rispetto al mutuo, della posizione del creditore, suscettibile di determinare la (definitiva) acquisizione della proprietà stessa sul bene in caso di inadempimento del debito garantito (così realizzando il risultato giuridico ed economico vietato dall'art. 2744 c.c.).

Quanto agli elementi sintomatici idonei a disvelare la consumazione di una siffatta operazione fraudolenta, più che l'indagine sull'atteggiamento soggettivo delle parti, va piuttosto predicata la necessità di accertamenti di dati obiettivi, quali la presenza di un rapporto credito-debito preesistente o contestuale alla vendita e, soprattutto, la sproporzione tra entità del debito e valore del bene alienato in garanzia (significativo indice della presenza di un illegittimo vulnus alla libera determinazione volontaristica del debitore). Ogni profilo di illiceità è invece escluso, pur in presenza di costituzioni di garanzie che presuppongano un trasferimento di proprietà, qualora queste risultino integrate entro schemi negoziali che tale abuso escludono in radice, come nel caso del pegno irregolare, del riporto finanziario e del c.d. patto marciano, in virtù del quale, come è noto, al termine del rapporto si procede alla stima, ed il creditore, per acquisire il bene, è tenuto al pagamento dell'importo eccedente l'entità del credito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Fatti di causa

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Bari - decidendo sull'opposizione allo stato passivo avanzata da NE. FINANCE s.p.a. (oggi MEDIOCREDITO ITALIANO s.p.a.), nei confronti della curatela del fallimento (*) s.r.l., in relazione al provvedimento emesso dal g.d. di mancata ammissione del credito ammontante ad Euro 2.352.947,13 per i canoni scaduti ed in scadenza relativi ad un contratto di leasing finanziario immobiliare - ha confermato il provvedimento impugnato, rigettando, pertanto, la proposta opposizione.

Il tribunale ha ritenuto che, in ragione della trilateralità del rapporto negoziale intercorso tra le parti, non potesse rintracciarsi nel caso di specie la fattispecie del contratto di sale and lease back, essendo intervenuta, nell'operazione economica in esame, la società venditrice Figli di B.P. s.r.l., la società Ne. (quale società concedente) e la società (*) s.r.l. (quale società utilizzatrice); ha, tuttavia, rilevato che anche il contratto di leasing finanziario poteva essere piegato ad una funzione di garanzia del creditore tramite un collegamento negoziale tra i vari contratti e dunque potesse essere violativo del divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c., come avvenuto nel caso di specie ove, in realtà, era stata dimostrata (e non contrastata efficacemente dall'opponente) la circostanza dello stato di decozione della società utilizzatrice in prossimità della stipulazione del contratto di leasing e ove doveva ritenersi acquisito altresì il dato della sproporzione tra il valore del bene venduto dalla società Figli di B.P. s.r.l. e quello di vendita. L'illiceità della operazione era stata altresì evidenziata - ha aggiunto sempre il tribunale nella motivazione impugnata - dalla circostanza del pagamento da parte della società venditrice Figli di B.P. s.r.l. di un debito della fallita in favore della società finanziaria Ne. (società concedente), subito dopo la vendita.

2. Il decreto, pubblicato il 28.5.2014, è stata impugnato da MEDIOCREDITO ITALIANO s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la parte ricorrente - lamentando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo - si duole della erronea valutazione delle ragioni sottese all'affermazione della violazione del divieto di patto commissorio dietro lo schema negoziale del contratto di leasing finanziario, non essendo stato adeguatamente scrutinato il pur richiamato profilo della necessità di un collegamento funzionale tra i vari contratti inter partes per dimostrare lo scopo di garanzia perseguito dal creditore con l'intervenuta compravendita e l'approfittamento dello stato di bisogno del debitore. Osserva ancora il ricorrente che - per dimostrare la sussistenza del collegamento negoziale occorre rintracciare tra i vari negozi collegati il nesso teleologico e quello soggettivo, elementi che non erano stati in alcun modo esaminati dal tribunale nel provvedimento impugnato.

2. Con il secondo motivo si articola, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di assenza di motivazione sui medesimi profili di doglianza prospettati nel primo motivo, e cioè sul profilo del collegamento negoziale tra i contratti, come tale volto - nella prospettiva accolta dal tribunale - a violare il divieto di cui all'art. 2744 c.c.

3. Con il terzo motivo si articola, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione ai principi regolatori dell'onere della prova e della valutazione della prova indiziaria. Osserva la ricorrente che, per rintracciare gli indici sintomatici rivelatori di una operazione contrattuale in contrasto con l'art. 2744 c.c., occorre evidenziare: la sproporzione delle prestazioni tra le parti, e, in particolare, tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato per la vendita; ovvero, una situazione di difficoltà economica della venditrice e una situazione di debito-credito tra quest'ultima e l'acquirente-concedente. Osserva sempre la ricorrente che, sul punto qui da ultimo in esame, il tribunale si era limitato a dichiarare la inammissibilità della documentazione versata in sede di giudizio di opposizione da essa ricorrente, senza valutare la concludenza del contenuto dei predetti documenti che, invece, testimoniavano lo stato di floridezza economica della società venditrice Figli di B.P. s.r.l. e, dunque, l'insussistenza di uno stato di necessità determinante la vendita operata in favore della società finanziaria. Si evidenzia, inoltre, che la perizia di stima (non valutata dal tribunale) confermava la congruità del prezzo di vendita dell'immobile poi locato alla società fallita.

4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del provvedimento impugnato per non essersi pronunciato sulla domanda risarcitoria legata alla penale negozialmente stabilita tra le parti nel contratto di leasing finanziario.

5. Con il quinto motivo la parte ricorrente articola, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 103 per il diniego relativo alla richiesta di riconsegna del bene immobile oggetto del predetto contratto di leasing.

6. Ante omnia, occorre esaminare l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per difetto di procura.

6.1 La eccezione è destituita di fondamento.

6.1.1 Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha fissato il principio secondo cui la certificazione da parte del difensore, ai sensi degli artt. 83 e 125 c.p.c., della sottoscrizione della parte che gli ha conferito il mandato, postula che sia accertata l'identità del conferente ed esige che ne sia indicato il nome; ma, qualora il ricorso per cassazione sia proposto da una società e risulti nominativamente indicato nell'intestazione del ricorso o nel contesto della procura il legale rappresentante che ha rilasciato la procura, questa è valida ancorchè risulti sottoscritta con firma illeggibile ovvero mediante sigla, atteso che in tal caso non sussiste alcuna incertezza sull'identità della persona che ha conferito il mandato, con conseguente possibilità per l'intimato di verificarne i poteri rappresentativi ed eventualmente contestarne tempestivamente la sussistenza nel controricorso, mentre sarebbe inammissibile la contestazione sollevata per la prima volta nella memoria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1054 del 04/10/2000; Sez. 5, Sentenza n. 6350 del 03/05/2002).

Alla luce del principio sopra ricordato e qui riaffermato la doglianza sollevata dalla controricorrente non merita accoglimento, essendo conoscibile dalla lettura dell'intestazione del ricorso introduttivo la identità del legale rappresentante della società ricorrente.

6.1.2 Nè merita apprezzamento l'ulteriore censura sollevata in relazione alla mancata indicazione, nella procura speciale, della sentenza da impugnare e del grado di giudizio cui si riferisce il mandato difensivo, trattandosi di procura redatta a margine del ricorso (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9537 del 04/11/1996).

7. Il ricorso è tuttavia infondato nel merito.

Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi di doglianza, riguardando invero la soluzione delle medesime questioni.

7.1 E' stato invero affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che "Il contratto di "sale&lease back" si configura secondo uno schema negoziale, socialmente tipico (in quanto frequentemente applicato, sia in Italia che all'estero, nella pratica degli affari), caratterizzato da una specificità tanto di struttura quanto di funzione (e, quindi, da originalità e autonomia rispetto ai "tipi" negoziali codificati), e concretamente attuato attraverso il collegamento tra un contratto di vendita di un proprio bene di natura strumentale da parte di un'impresa (o di un lavoratore autonomo) ad una società di finanziamento che, a sua volta, lo concede contestualmente in "leasing" all'alienante il quale corrisponde, dal suo canto, un canone di utilizzazione con facoltà, alla scadenza del contratto, di riacquistarne la proprietà esercitando un diritto di opzione per un predeterminato prezzo. Manca, pertanto, nella fattispecie negoziale "de qua" quella trilateralità propria del leasing, potendo essere due (e soltanto due) i soggetti dell'operazione finanziaria (e, conseguentemente, le parti del contratto), in quanto l'imprenditore assume la duplice veste del fornitore-venditore e dell'utilizzatore, secondo un procedimento non diverso da quello dell'antico costituto possessorio. Ne consegue che il negozio di sale&lease back viola la "ratio" del divieto del patto commissorio, al pari di qualunque altra fattispecie di collegamento negoziale, sol che (e tutte le volte che) il debitore, allo scopo di garantire al creditore l'adempimento dell'obbligazione, trasferisca a garanzia del creditore stesso un proprio bene riservandosi la possibilità di riacquistarne il diritto dominicale all'esito dell'adempimento dell'obbligazione, senza, peraltro, prevedere alcuna facoltà, in caso di inadempimento, di recuperare l'eventuale eccedenza di valore del bene rispetto all'ammontare del credito, con un adattamento funzionale dello scopo di garanzia del tutto incompatibile con la struttura e la "ratio" del contratto di compravendita, mentre l'esistenza di una concreta causa negoziale di scambio (che può riguardare, o meno, tanto il "sale&lease back" quanto lo stesso leasing finanziario) esclude in radice la configurabilità del patto vietato (così, Sez. 3, Sentenza n. 1273 del 21/01/2005; nell'affermare il principio di diritto che precede questa Corte ha, con riferimento alla fattispecie concreta, ritenuto l'esistenza di un patto commissorio celato sotto le vesti del leasing finanziario, con esclusione della fattispecie del sale&lease back - pur predicata dalla corte di merito - atteso il carattere trilatero del contratto stipulato dalle parti e rilevata altresì l'indiscutibile esistenza di un collegamento negoziale tra gli atti di compravendita, fideiussione, accensione di ipoteca e locazione finanziaria nella specie intervenuti).

7.1.2 Va quindi ribadita, in termini generali, la sanzionabilità in termini di nullità della vendita con patto di riscatto (o di retrovendita, o, più in generale, di tutte quelle alienazioni ove l'adempimento del sottostante debito funga da condizione sospensiva ovvero risolutiva ovvero anche di leasing finanziario "puro" collegato ad una compravendita) che, risultando inserite in un più complesso tessuto negoziale, caratterizzato dalla preesistenza di un rapporto credito-debito tra venditore ed acquirente, siano "piegate" al perseguimento non già di un trasferimento di proprietà, bensì di un rafforzamento, in funzione di subordinazione e di accessorietà rispetto al mutuo, della posizione del creditore, suscettibile di determinare la (definitiva) acquisizione della proprietà stessa sul bene in caso di inadempimento del debito garantito (così realizzando il risultato giuridico ed economico vietato dall'art. 2744 c.c.).

7.1.3 Quanto agli elementi sintomatici idonei a disvelare la consumazione di una siffatta operazione fraudolenta, più che l'indagine sull'atteggiamento soggettivo delle parti, va piuttosto predicata la necessità di accertamenti di dati obiettivi, quali la presenza di un rapporto credito-debito preesistente o contestuale alla vendita e, soprattutto, la sproporzione tra entità del debito e valore del bene alienato in garanzia (significativo indice della presenza di un illegittimo vulnus alla libera determinazione volontaristica del debitore). Ogni profilo di illiceità è invece escluso, pur in presenza di costituzioni di garanzie che presuppongano un trasferimento di proprietà, qualora queste risultino integrate entro schemi negoziali che tale abuso escludono in radice, come nel caso del pegno irregolare, del riporto finanziario e del c.d. patto marciano, in virtù del quale, come è noto, al termine del rapporto si procede alla stima, ed il creditore, per acquisire il bene, è tenuto al pagamento dell'importo eccedente l'entità del credito.

7.1.4 Va aggiunto, per quanto interessa più da vicino l'odierna controversia, che la fattispecie del collegamento negoziale (di elaborazione prevalentemente teorica, frutto di costante riflessione e rimeditazione da parte della dottrina e della giurisprudenza) ha ricevuto anche un espresso riconoscimento normativo (si pensi al D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 7 secondo il quale sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti ed i negozi, anche collegati, privi di valide ragioni economiche diretti ad aggirare obblighi previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d'imposta o rimborsi altrimenti indebiti, ovvero all'art. 1469 ter c.c., comma 1, introdotto con L. n. 52 del 1996, secondo cui la vessatorietà di una clausola è valutata facendo riferimento alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende).

La giurisprudenza di legittimità si mostra per lo più concorde nel tener distinti i piani economico e giuridico del fenomeno del collegamento: pur essendo sostanzialmente unitario l'aspetto e l'interesse economico sotteso all'intera operazione, i singoli negozi restano, dunque, pur sempre autonomi, ed autonomamente forniti della propria rispettiva causa, il che induce una dottrina più recente a sostenere che, nei contratti collegati, vada necessariamente identificata tanto la causa parziale dei singoli contratti, quanto la causa complessiva dell'operazione, ciò che sposta il problema del collegamento dal piano strutturale a quello effettuale, sotto il profilo dell'applicabilità delle regole della nullità parziale e dell'eccezione di inadempimento. Criterio guida della giurisprudenza di questa Corte può, ad ogni buon conto, dirsi quello del simul stabunt, simul cadent, ed oggi, con ogni probabilità, proprio l'art. 1469 ter fornisce la base normativa sinora mancante per il definitivo riconoscimento del fenomeno del collegamento negoziale come istituto giuridico e non soltanto fenomeno economico, poichè, con riferimento alla clausola vessatoria, il "significativo squilibrio di una clausola" va valutato avuto riguardo "all'operazione complessiva" il che consente l'estensione della regola ermeneutica di cui all'art. 1363 a tutte le fattispecie di collegamento ritenute tali dall'interprete.

7.1.5 Tutto ciò premesso, osserva la Corte come non si assista, nel caso di specie, al denunciato vizio di omesso esame di un fatto decisivo ovvero di carenza assoluta di motivazione in ordine al profilo del collegamento negoziale tra i contratti attraverso i quali si è posta in essere la complessiva operazione di "sale & lease back", intervenuta proprio tra la società venditrice Figli di B.P. s.r.l., la società Ne. (quale società concedente) e la società (*) s.r.l. (quale società utilizzatrice). Ed invero, deve essere evidenziato come la motivazione impugnata dia correttamente atto della circostanza (rilevante, per le valutazioni che competono) dell'intervenuto pagamento da parte della società venditrice Figli di B.P. s.r.l. alla società finanziaria Ne. (concedente) del pregresso debito della società fallita ((*) s.r.l., quale società utilizzatrice), subito dopo la vendita del cespite immobiliare e proprio con la liquidità ottenuta dalla vendita, con ciò dimostrandosi proprio quel rilevante collegamento negoziale tra i negozi sopra ricordati e la riconducibilità, dunque, dei due soggetti distinti formalmente (e cioè, società venditrice Figli di B.P. s.r.l. e società (*) s.r.l. fallita) ad un unico centro di interessi economico-patrimoniale, con conseguente bilateralità del rapporto negoziale e, dunque, esistenza di un contratto di "sale and lease back", all'evidenza violativo del divieto di cui all'art. 2744 c.c. (profilo quest'ultimo per il quale è necessaria, dunque, la correzione della motivazione impugnata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c.).

Va, peraltro aggiunto, che il tribunale, con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, ha inoltre motivato sugli indici ritenuti dalla giurisprudenza di questa Corte (e sopra ancora una volta ricordati) sintomatici della complessiva illiceità dell'operazione economica intercorsa tra le parti, e cioè la presenza di un rapporto credito-debito preesistente o contestuale alla vendita e, soprattutto, la sproporzione tra entità del debito e valore del bene alienato in garanzia (significativo indice della presenza di un illegittimo vulnus alla libera determinazione volontaristica del debitore). Ed invero, è stato evidenziato nel decreto impugnato che: a) la presunta floridezza finanziaria della società fallita non era stata dimostrata con l'allegazione, peraltro tardiva, del solo bilancio di esercizio 2006; b) la mancata contestazione della circostanza fattuale - secondo cui, poco tempo dopo la stipula del leasing, la società utilizzatrice non era più in grado di pagare i canoni di locazione - dimostrava uno stato di decozione di quest'ultima società; c) nessuna rilevanza probatoria era da attribuirsi alla perizia giurata del 14.12.2006 relativa alla circostanza della dimostrazione della congruità del prezzo, trattandosi di un atto di parte, peraltro inserito nel programma negoziale diretto proprio alla costituzione della garanzia illecita; d) il pagamento immediato - come sopra già evidenziato - del debito della fallita da parte della società venditrice, subito dopo la vendita, dimostrava ancora una volta l'unitarietà di interessi patrimoniali tra la società venditrice e quella utilizzatrice.

Ne consegue pertanto il rigetto delle doglianze così proposte.

7.3 Il terzo motivo di doglianza è, in parte (per la denunciata violazione dell'art. 2744 c.c.), assorbito dal rigetto dei primi due motivi di censura, e, in altra parte (per quella relativa, cioè, all'erronea valutazione della documentazione allegata nei gradi di merito), è, invece, inammissibile posto che, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, si vorrebbe sollecitare la Corte di legittimità ad una rilettura degli atti istruttori.

7.4 Il quarto motivo di censura è infondato.

La denunciata mancata risposta argomentativa alle censure sollevate in riferimento al credito derivante dalla clausola penale riguarda un fatto che deve ritenersi assorbito dalla declaratoria di nullità del contratto di leasing pronunciata dal tribunale, tra le cui clausole negoziali era contenuta anche la menzionata penale. Ne consegue che deve ritenersi implicitamente disattesa dal tribunale la censura così formulata anche in relazione alla clausola penale.

7.5 Il quinto motivo risulta, del pari, infondato, in ragione della condivisibile affermazione, secondo cui la circostanza (non contestata, peraltro) della non disponibilità da parte della curatela del bene immobile (di cui si chiede la restituzione) rende non ricevibile la relativa richiesta di restituzione.


P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 22.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019.