Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23213 - pubb. 12/02/2020
Rinegoziazione del mutuo ex L. 157/2019: occorre l’istanza congiunta di debitore e creditore
Tribunale Genova, 22 Gennaio 2020. Est. Spera.
Esecuzione forzata – Rinegoziazione del mutuo ex art. 41-bis legge 25 dicembre 2019 n. 157 – Istanza di sospensione congiunta di debitore e creditore – Necessità
Non è accoglibile l’istanza presentata dal solo debitore di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 41-bis della legge 25 dicembre 2019 n. 157 per procedere alla rinegoziazione del mutuo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Andrea Balba
IL GIUDICE
sciogliendo la riserva di cui all’udienza di oggi;
rilevato che parte ricorrente propone in via principale istanza di sospensione ex art. 615/2 CPC, invocando quali “fatti sopravvenuti” l’entrata in vigore della L. 157/2019 il 25/12/2019, il cui art. 41 bis/5 prevede la sospensione dell’esecuzione su istanza congiunta del creditore e del debitore;
rilevato tuttavia che – anche ad ammettere che l’entrata in vigore della L. 157/2019 costituisca un “fatto sopravvenuto” rilevante ex art. 615/2 -, come esposto dal creditore resistente nella propria comparsa, “MPS non intende (…) presentare al giudice l’istanza congiunta con il debitore per la sospensione dell’esecuzione prevista dal comma 5 dell’art. 41 bis”;
ritenuto che neppure possa costituire “fatto sopravvenuto” rilevante:
- il fatto che il ricorrente abbia offerto in via stragiudiziale alla banca creditrice di rinegoziare il mutuo (v. doc. 2 ric.), dato che la medesima ha altresì affermato nella propria comparsa che “MPS non intende accogliere l’istanza della parte mutuataria di rinegoziare il mutuo”;
- la possibilità prospettata dal ricorrente di rivolgersi ad altra banca per chiedere il rifinanziamento, dato che si tratti di una mera affermazione e di un fatto puramente ipotetico;
rilevato a quest’ultimo proposito anche che, a fronte della notifica del precetto il 2/12/2018, tale ipotesi è stata prospettata solo due giorni prima della vendita e non risulta che il ricorrente si sia in precedenza attivato;
ritenuto, quanto all’istanza ex art. 700 c.p.c., che essa appare inammissibile data la previsione del rimedio tipico ex art. 615/2 e 624 e che comunque – in fatto – gli elementi da tenere in considerazione sarebbero comunque solo quelli sopra esposti;
ritenuto, in conclusione, che difetti il fumus della fondatezza del ricorso;
ritenuto, quanto alle spese della presente fase “cautelare”, che data la novità della questione esse possano essere compensate;
P.Q.M.
- respinge la domanda di sospensione;
- compensa le spese legali;
- assegna termine di 60 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento per la introduzione della causa di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire ex art. 163 bis CPC, o altri se previsti, ridotti della metà.
Genova, 22/1/2020.
Il Giudice
Dott. Pietro Spera