Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23107 - pubb. 30/01/2020

Questioni rilevanti sui tassi moratori, sulla clausola di salvaguardia e sulla validità della fideiussione che viola la normativa antitrust

Tribunale Velletri, 20 Gennaio 2020. Est. Goggi.


Legge antitrust - Nullità clausole fideiussione – Onere di allegazione in concreto del pregiudizio – Tutela risarcitoria

Contratto di mutuo – Vigenza art. 3 delibera CICR 9.2.2000 – Deroga divieto anatocismo – Ammissibilità

Tasso soglia – Tasso di mora – Superamento – Confronto tra dati omogenei

TEGM – Criteri Banca d’Italia – Tasso soglia – Tasso complessivo – Aumento del 2,1%

Clausola di salvaguardia – Obbligazione contrattuale a carico della Banca – Esclusione della usura

Commissione di anticipata estinzione – Onere eventuale – Rilevanza superamento tasso soglia – Effettiva applicazione



Quanto alla eccezione di nullità delle clausole del contratto di fideiussione per violazione della legge antitrust, occorre rilevare che, sebbene in astratto una intesa vietata ai sensi dell’art. 2, l. 287/1990 può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, affinché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all’art. 33, comma 2, l. 287/1990 non è sufficiente che egli alleghi, come nel caso di specie, la nullità della intesa medesima, ma occorre anche che precisi in concreto la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti, in quanto l’unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anti-concorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente, è quella risarcitoria, che nel caso di specie non è stata invocata.

Nei contratti di mutuo bancario, stipulati sotto la vigenza dell’art. 3 delibera CICR 9.2.2000, è consentita la deroga al divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c., ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi.

Quanto alla censura relativa al superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora di per sé considerato, occorre premettere che per verificare la possibile esistenza di interessi usurai occorre porre a confronto dati tra loro omogenei.

Il TEGM determinato secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia, all'epoca dei fatti, non comprendeva gli interessi di mora. Per cui, se questa voce non è compresa nel calcolo del tasso soglia antiusura determinato dalla Banca d'Italia non è possibile comprenderla nel tasso complessivo praticato dalla Banca e confrontato con quello di usura, venendosi altrimenti a confrontare dati non omogenei, se non utilizzando il tasso soglia antiusura ai criteri utilizzati, per esempio considerando, per il tasso di mora rispetto al normale interesse passivo, l’aumento di 2,1 punti percentuali rilevato dalla Banca d'Italia come parametro statistico per gli interessi moratori.

L'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. tasso soglia antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge.

Il costo economico previsto in materia di penale per anticipata estinzione non rileva sull’operazione di finanziamento posto che la stessa rientra tra gli oneri eventuali, la cui applicazione non è automatica, bensì dipendente dal verificarsi dell’esercizio da parte del mutuatario della facoltà di rimborsare il capitale ricevuto in anticipo rispetto al termine pattuito nel contratto

Pertanto, tale onere eventuale assume rilevanza ai fini del superamento del tasso soglia solo allorché si verifichino i presupposti concreti della sua applicazione e cioè quando la cd. commissione di anticipata estinzione, secondo il principio dell’effettività degli oneri eventuali, oltre ad essere stata promessa, sia stata anche effettivamente applicata.

È da considerare, poi, che nei decreti ministeriali per la rilevazione dei tassi soglia la commissione di anticipata estinzione non è mai menzionata: essa, infatti, è collegata ad una facoltà del mutuatario, mentre il tasso effettivo globale medio (TEGM) si forma sulla rilevazione dei soli tassi corrispettivi e quindi sulla parte fisiologica relativa alla gestione del credito, con esclusione, quindi, tanto, come sopra osservato, della parte patologica, quanto di eventualità che attengono a scelte discrezionali del mutuatario, costituendo anzi opzioni aggiuntive a suo favore. (Sara Reverso) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Sara Reverso


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