Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23056 - pubb. 11/01/2019
Cancellazione di una società dal registro delle imprese come conseguenza del trasferimento fittizio all'estero
Cassazione civile, sez. I, 03 Gennaio 2017, n. 43. Pres. Nappi. Est. Ferro.
Trasferimento fittizio della sede legale all’estero, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese - Istanza di fallimento - Art. 10 l.fall. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento
Laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano avvenga non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento fittizio all'estero della sede della società, non trova applicazione l'art. 10 l.fall., atteso che un siffatto trasferimento non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività imprenditoriale, che continua ad essere svolta nel territorio dello Stato. Inoltre, in applicazione del principio di effettività ed in ragione della fittizietà del trasferimento della sede sociale e della permanenza dell’attività in Italia, il giudice italiano neppure perde la propria giurisdizione ai sensi ex art. 9 l.fall. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Continuità giuridica della società trasferita
- ∙ Prosecuzione dell'attività all'estero e cancellazione dal registro imprese
Testo Integrale