Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23051 - pubb. 25/01/2020
Successione di procedure e valutazione dell'intervallo di tempo che le separa
Cassazione civile, sez. VI, 11 Dicembre 2019, n. 32417. Pres. Scaldaferri. Est. Mercolino.
Ammissione alla procedura di concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Intervallo di tempo - Soluzione di continuità tra le procedure - Esclusione - Eccezioni - Fattispecie
Nella ipotesi di successione temporale di più procedure concorsuali a carico del medesimo imprenditore, l'eventuale intervallo di tempo intercorso tra la proposizione della domanda di concordato preventivo e l'apertura del fallimento non determina di per sé soluzione di continuità fra le procedure medesime, che costituiscono, di norma, espressione della medesima crisi economica dell'impresa, a meno che detto intervallo non costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) del fenomeno della unificazione delle varie procedure. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Esdebitazione dei soci illimitatamente responsabili e consecuzione delle procedure
- ∙
Diritti di prelazione
Consecuzione tra procedure e inefficiacia dell'ipoteca - ∙ Consecuzione di procedure, crisi e insolvenza
- ∙ Consecuzione di procedure concorsuali
- ∙ Principio di consecuzione tra procedure
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