Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23022 - pubb. 21/01/2020
I crediti prededotti dei professionisti sorti in occasione del concordato preventivo costituiscono spese di carattere generale imputabili anche al ricavato dalla liquidazione dei beni gravati da pegno o ipoteca
Tribunale Trapani, 27 Dicembre 2019. Est. Hamel.
Fallimento – Riparto – Prededuzioni – Imputazione delle spese di carattere generale – Criterio della proporzionalità
Fallimento – Riparto – Prededuzioni – Imputazione delle spese di carattere generale – Criterio della proporzionalità – Crediti dei professionisti sorti in occasione della procedura di concordato preventivo
In sede di riparto del ricavato della liquidazione, l’imputazione delle spese di carattere generale ai creditori garantiti da pegno o ipoteca deve essere effettuata in base al criterio della proporzionalità e non a quello della utilità.
Vanno considerate come prededuzioni di carattere generale, da imputarsi dunque in via proporzionale anche al creditore ipotecario, i crediti dei professionisti sorti in occasione della procedura di concordato preventivo che ha preceduto il fallimento, non potendosi ricondurre la loro attività in via specifica all’interesse di taluno soltanto dei creditori ammessi al passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
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Crediti sorti in relazione ad altre procedure concorsuali
Crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale - ∙ In generale
Natura e ccertamento della prededuzione - ∙ Criteri di verifica del credito del professionista per accesso alla procedura di concordato preventivo
- ∙ Pagamento dei professionisti del concordato
- ∙ Sovraindebitamento
Segnalazione del Dott. Paolo Ferrari
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