Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22995 - pubb. 16/01/2020
Limiti all'accesso alla procedura di Sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio: nuove obbligazioni e finanziamenti personali, attivo costituito da soli redditi da lavoro
Tribunale Bergamo, 09 Novembre 2019. Est. Panzeri.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologabilità – Condizioni ostative – Prestazione di fideiussioni – Contrazione di plurimi finanziamenti personali
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio ex artt. 14 e ss. l. n. 3 del 2012 – Titolarità in capo al debitore unicamente di redditi da lavoro – Ammissibilità – Esclusione
Non è omologabile il piano ex art. 12-bis l. n. 3 del 2012 proposto da un consumatore che, prestando fideiussioni in favore di una società partecipata unitamente al coniuge e fin da subito lasciata inattiva, assuma nuove obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; del pari, il piano non è omologabile qualora il sovraindebitamento derivi da un ricorso al credito non proporzionato alle capacità patrimoniali del consumatore, che imprudentemente contragga ulteriori finanziamenti personali, a fronte di un reddito invariato e già assorbito per un terzo da debiti pregressi.
La liquidazione del patrimonio ex artt. 14 e ss. l. n. 3 del 2012 presuppone la sussistenza di un patrimonio comprensivo di immobili o mobili e/o di crediti recuperabili, non potendosi accedere alla procedura in parola qualora il sovraindebitato possegga unicamente redditi da lavoro, come tali non liquidabili, ma tutt’al più immediatamente ripartibili. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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