Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22954 - pubb. 08/01/2020

Rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto

Cassazione civile, sez. III, 06 Dicembre 2019, n. 31889. Pres. Uliana Armano. Est. Chiara Graziosi.


Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto - Incidenza sull’attore - Configurabilità - Condizioni - Valutazione della palese infondatezza o arbitrarietà nella chiamata in causa - Necessità



In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa. (massima ufficiale)


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