Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22934 - pubb. 27/12/2019

Conto corrente bancario, azione per ripetizione di indebito proposta dal correntista e onere della ricostruzione dell’intero rapporto

Tribunale Reggio Emilia, 27 Novembre 2019. Est. Morlini.


Conto corrente bancario - Azione per ripetizione indebito proposta dal correntista - Ricostruzione intero andamento del rapporto - Necessità - Onere della prova a carico del correntista - Sussiste - Incompletezza estratti conto - Conseguenze



Alla stregua dei princìpi generali sul riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo quindi onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Nella procedura n. 1095/2015 R.G.

omissis

Fatto

Promuovendo la presente controversia, gli attori E. s.r.l. ed A. R., rispettivamente titolare di un rapporto di conto corrente bancario con Credito Emiliano e garante di tale rapporto, hanno riferito che nel conto corrente sono stati applicati interessi a tassi usurari, capitalizzazione anatocistica, spese non contrattualmente previste e commissioni di massimo scoperto.

Per tale motivo, hanno convenuto in giudizio Credem per ottenere il ricalcolo di quanto dovuto alla banca.

Costituendosi in giudizio, Credem ha eccepito in rito l’inesistenza della notificazione dell’atto di citazione, e nel merito l’infondatezza della domanda attorea essendo le condizioni del conto corrente rispettose delle pattuizioni contrattuali e delle previsioni normative, concludendo con la richiesta di condannare controparte ex art. 96 comma 3 c.p.c.

Esperito senza esito il procedimento di mediazione, il giudice inizialmente procedente, in assenza di altre istanze istruttorie, ha istruito la causa con una CTU affidata al dottor Bruno Bartoli.

La controversia è pervenuta per la prima volta a questo giudice, nel frattempo nominato nuovo istruttore, all’udienza del 17/10/2019, ed è stata decisa con la presente sentenza contestuale alla successiva udienza del 27/11/2019 previa concessione di termini per note finali.

 

Diritto

a) Va innanzitutto rigettata l’eccezione di parte convenuta in ordine alla pretesa inesistenza della notifica, in ragione dell’invio ad un errato indirizzo di posta elettronica certificata.

Sul punto, deve osservarsi che il rilievo porterebbe ad una nullità, non già ad una inesistenza della notifica; e che ogni nullità è comunque sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma 3 c.p.c., avendo Credem preso posizione sul merito della domanda attorea con una costituzione in giudizio articolata e tempestiva, ed avendo poi partecipato attivamente a tutto il giudizio, di talché è esclusa la configurabilità di ogni forma di lesione del contraddittorio e delle prerogative difensive.

b) Venendo al merito, si osserva che, alla stregua dei pacifici princìpi generali sul riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo quindi onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (Cass. n. 30822/2018, Cass. n. 24948/2017, Cass. n. 9201/2015).

Ciò detto, ha chiarito il CTU - nominato dal Giudice allora procedente anche se le contestazioni attoree erano state formulate genericamente, argomentate in modo standardizzato e senza l’indicazione del legame tra le contestazioni svolte ed i documenti prodotti - che agli atti è presente un solo estratto conto, relativo al quarto trimestre 2014, pur se il rapporto di conto corrente è in essere da 10 anni ed a far data dal 16/4/2009 (cfr. pag. 6-7 perizia).

Ne consegue che, in ragione della carente, per non dire inesistente, produzione documentale attorea, è impossibile verificare se si sono verificate le violazioni dedotte da parte attrice, ed in particolare se sono stati richiesti interessi superiori al tasso usurario, se è stata applicata una commissione di massimo scoperto non pattuita, se sono state addebitate spese non contrattualmente previste e se vi è una illegittima capitalizzazione anatocistica (cfr. pagg. 8-10 perizia).

Anzi, dagli atti prodotti l’unica certezza che emerge è quella relativa al fatto che la capitalizzazione degli interessi è stata ritualmente approvata per iscritto dal correntista con periodicità trimestrale (cfr. pag. 9 perizia).

Da tali conclusioni del perito, rispetto alle quali nessuna osservazione è pervenuta ad opera dei consulenti delle parti, non vi è motivo di discostarsi.

Consegue che la domanda attorea deve essere rigettata, atteso che gli attori, cui spettava l’onere probatorio sul punto agendo in ripetizione, non hanno dato prova di quanto dedotto in ordine alla illegittimità del conteggio operato dalla Banca nel rapporto dare/avere; e neppure hanno richiesto, ex art. 210 c.p.c. e 119 TUB, l’acquisizione di documentazione idonea a provare quando dedotto.

c) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico dei soccombenti attori, in solido tra loro, ed a favore della vittoriosa parte convenuta, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico degli attori in solido tra loro.

Nonostante la soccombenza attorea, non si rinviene l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, richiesto dalla norma per potere procedere alla condanna ai sensi dell’articolo 96 comma 3 c.p.c., invocata da parte convenuta.

 

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

rigetta la domanda;

condanna E. s.r.l. e R. A., in solido tra loro a rifondere a Credito Emiliano s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 8.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;

pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 2/5/2019, a carico di E. s.r.l. e R. A. in solido tra loro.

Reggio Emilia, 27/11/2019.

Il Giudice

Dott. Gianluigi Morlini