Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22889 - pubb. 17/12/2019

Provvedimenti cautelari in sede prefallimentare e applicazione delle norme del modello cautelare uniforme

Tribunale Napoli, 02 Dicembre 2019. Est. Anna Maria Pezzullo.


Sequestro ex art. 670 c.p.c. – Circolazione titoli di credito (cambiali) – Fumus boni iuris – Inammissibilità

Cancellazione della società dal registro delle imprese – Effetti – Rapporti obbligatori ancora in vita – Fenomeno successorio



È inammissibile il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. Di un titolo di credito, in quanto tale provvedimento, ove messo, si risolverebbe nell’inibizione della girata ovvero della efficacia esecutiva del titolo, con un evidente alterazione del regime di circolazione del medesimo.

Nel caso di titoli trasferibili, riguardo ai quali è ben possibile che essi siano stati oggetto di ulteriore girata, non po’ adottarsi siffatto provvedimento, che potrebbe, infatti, risolversi in pregiudizio dei terzi di buona fede.

In caso di titoli trasferibili, oggetto di girata, non è ammissibile il sequestro per l’impossibilità di configurare una controversia sulla proprietà o sul possesso in quanto le eccezioni relative al rapporto fondamentale attengono non già al diritto sul titolo ma al diritto menzionato nel titolo sicché la controversia non riguarda la proprietà o il possesso del titolo di credito ma lo coinvolge solo indirettamente perché in realtà verte sul rapporto obbligatorio sottostante al titolo.

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguentemente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in un detto bilancio avrebbe richiesto un’attività interiore (giudiziario o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”. (Alberto Poli) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Alberto Poli


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