Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22875 - pubb. 13/12/2019
Corte UE: a quali condizioni è possibile scegliere i dipendenti nel trasferimento d’azienda con continuità
Corte Giustizia UE, 16 Maggio 2019. C-509/17 - Pres. Vilaras. Est. Malenovsky.
Rinvio pregiudiziale – Trasferimenti di imprese – Direttiva 2001/23/CE – Articoli da 3 a 5 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Eccezioni – Procedura di insolvenza – Procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario – Salvaguardia totale o parziale dell’impresa – Legislazione nazionale che autorizza il cessionario, dopo il trasferimento, a riassumere i lavoratori di sua scelta
Il trasferimento di un’impresa non è motivo sufficiente per il licenziamento dei lavoratori, anche se questo avviene sotto il controllo del giudice nell’ambito di una ristrutturazione dell’impresa al fine di conservare in tutto o in parte l’impresa cedente o le sue attività.
Due sono le eccezioni a questa regola:
- Il cessionario, in presenza di nuovi elementi organizzativi tali da comportare variazioni sul piano dell’occupazione, può non riassumere alcuni dipendenti, a condizione che la scelta sia fondata su motivi tecnici, economici e organizzativi, e sia compiuta senza disparità di trattamento.
- Allo stesso modo, l’imprenditore subentrante può scegliere di non riassumere alcuni dipendenti, a condizione che il trasferimento riguardi un’azienda sottoposta a procedura fallimentare avente lo scopo di liquidare i beni del cedente e sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.
* * *
Questo il principio enunciato alla Corte UE:
La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e segnatamente gli articoli da 3 a 5, deve essere interpretata nel senso che osta ad una legislazione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in caso di trasferimento di un’impresa intervenuto nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario, applicata al fine di conservare in tutto o in parte l’impresa cedente o le sue attività, prevede, per il cessionario, il diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale