Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22865 - pubb. 12/12/2019

Nullità della cessione di ramo d’azienda per omessa esposizione del fine perseguito

Tribunale Padova, 22 Ottobre 2019. Est. Dallacasa.


Cessione di un ramo d’azienda – Società appena costituita – Nullità – Omessa esposizione, nella comunicazione con cui è stata avviata la procedura, del fine perseguito



Quando risulti la cessione di un ramo d’azienda – comprovato dal trasferimento dei fattori originari dell’organizzazione produttiva - a favore di una società costituita poco prima dell’avvio di una procedura di licenziamento collettivo, i licenziamenti non possono dirsi nulli per effetto di quanto stabilito dall’art. 2112 c.c., che non prevede una distinta ipotesi di nullità del licenziamento; tuttavia essi possono considerarsi viziati dall’omessa esposizione, nella comunicazione con cui è stata avviata la procedura, del fine perseguito di trasferire il ramo d’azienda, oltre che per il mancato rispetto dei criteri di legge per la scelta dei dipendenti da licenziare.

La comparazione non può essere limitata ai soli addetti all’unità produttiva interessata dal trasferimento dell’azienda, quando le medesime mansioni siano svolte anche in altre unità produttive e non sia allegato alcun interesse datoriale alla restrizione territoriale della comparazione.

La decadenza di cui all’art. 32, 4° c., lett. c), insuscettibile di interpretazione analogica, riguarda il caso in cui si impugna la novazione contrattuale insita nel trasferimento d’azienda, intendendo permanere presso il cedente; non quindi il caso in cui si intenda far accertare il diritto a proseguire il rapporto presso il cessionario.(Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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