Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2273 - pubb. 29/06/2010
Commissione di massimo scoperto e nullità per mancata definizione contrattuale
Tribunale Parma, 23 Marzo 2010. Est. Sinisi.
Commissione di massimo scoperto – Definizione contrattuale – Indicazione del contenuto e dell’ammontare – Necessità.
Poiché la remunerazione dell’utilizzo della somma messa a disposizione dalla banca consiste negli interessi corrispettivi da computarsi nella misura concordata sulla somma concretamente utilizzata, deve essere ritenuta nulla la pretesa di pagamento della commissione di massimo scoperto ove il contratto che la prevede non ne enunci il contenuto e l’ammontare, di guisa che il cliente non sia in grado di calcolarla ex ante e neppure di ricostruirla ex post e si trovi da essa onerato quale ulteriore voce di addebito che confluisce sul conto e si moltiplica ulteriormente per effetto di ulteriori oneri. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Lorenza Santella
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