Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22615 - pubb. 01/11/2019
Nella successione di licenziamenti, ogni atto di recesso è autonomo dagli altri
Tribunale Bari, 10 Giugno 2019. Est. Claudia Tanzarella.
Rapporto di lavoro subordinato – Successione di licenziamenti – Autonomia di ciascun atto di recesso – Affermazione
Nella fattispecie della cd. successione di licenziamenti, ove il datore di lavoro intimi al lavoratore un secondo licenziamento in pendenza del giudizio di impugnazione del primo, i due licenziamenti sono autonomi tra loro e incidono in momenti diversi sullo stesso rapporto di lavoro. Essi costituiscono due distinte e separate manifestazioni della volontà negoziale del datore di recedere dal rapporto, e la loro coesistenza non costituisce di per sè motivo di infondatezza di entrambi gli atti di recesso. Il secondo licenziamento produce effetti solo se il giudice abbia ricostituito il rapporto di lavoro all'esito della trattazione dell'impugnazione del primo licenziamento intimato, in quanto, in caso contrario, laddove sia dichiartata la risoluzione del rapporto in sede di trattazione del primo licenziamento, il secondo licenziamento dovrà considerarsi inutiliter dato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Gabriele Borghi
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