La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22606 - pubb. 30/10/2019
Natura della responsabilità dell’operatore sanitario e 'danno intermittente': presupposti e tecniche di liquidazione
Tribunale Treviso, 23 Ottobre 2019. Est. Barbazza.
Responsabilità medica – Lesioni – Natura della responsabilità dell’operatore sanitario – Danno intermittente – Danno da premorienza – Presupposti – Tecniche di liquidazione
L’art. 7 l. 8 marzo 2017, n. 24, il quale sancisce la natura extracontrattuale della responsabilità dell’operatore sanitario non esercente la libera professione, è una disposizione avente natura sostanziale. Pertanto, in applicazione dei principi generali dell’ordinamento in materia di successione delle leggi nel tempo, la responsabilità del medico per fatti antecedenti a tale novella legislativa deve essere ricondotta alla categoria della responsabilità contrattuale da “contatto sociale qualificato”.
In tema di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, con l’espressione “danno intermittente” si fa riferimento alle ipotesi in cui un soggetto danneggiato in conseguenza di un illecito venga a mancare in data precedente alla liquidazione del danno da parte del giudice e il suo decesso sia imputabile a cause diverse e in alcun modo ricollegabili a tale illecito.
A tali fattispecie può essere ricondotto, per identità di ratio, il caso del soggetto il quale subisca un pregiudizio alla salute in conseguenza di un intervento chirurgico ma, successivamente, sia vittima di un infarto in alcun modo ricollegabile al suddetto intervento e, pur sopravvivendo, versi in coma e stato vegetativo.
In siffatte ipotesi, non può trovare applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona, dovendo altresì essere applicate, per analogia, le Tabelle del Tribunale di Milano che si occupano del cosiddetto “danno da premorienza”. (Stefano Romoli) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Stefano Romoli
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