Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22577 - pubb. 25/10/2019
Il tasso di mora usurario non suscettibile di alcuna maggiorazione rende gratuito il mutuo
Tribunale Bari, 09 Ottobre 2019. Est. Laura Fazio.
Usura pattizia del tasso di mora – Esclusione della maggiorazione del 2,1% – Gratuità del mutuo – Sospensione della procedura esecutiva
Non appare persuasiva la tesi prospettata dalla banca tesa a suggerire, per gli interessi di mora, una diversa determinazione del TEGM attraverso la previsione di una maggiorazione pari al 2,1% come indicato dalla Banca d’Italia, poiché, ai fini della valutazione della soglia di usurarietà, l’art. 644, co. III, c.p. rinvia al limite fissato dall’ art. 2, co. IV, della l. 7 marzo 1996, n. 108, che, già in origine, faceva riferimento al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, le quali rilevazioni trimestrali – criterio ex lege di integrazione della fattispecie normativa della cd. usura oggettiva – non sono affatto comprensive degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
Oltretutto, il calcolo del tasso soglia usurario già è incrementato di ulteriori punti percentuali (attraverso lo spread sul TEGM, sia nella formulazione originaria sia per effetto della riforma normativa di cui al d.l. 70/2011), idonei a ricomprendere specifiche variabili del rapporto di credito anche dovute all’inadempimento di una delle parti.
Pertanto, deve condividersi la soluzione per la quale va assunta, come valido termine di raffronto del TEG contrattuale, il TEGM normativamente stabilito nella specie dal DM in vigore all’epoca della stipula del contratto di mutuo.
In punto di conseguente gratuità del mutuo, pur non ignorandosi il diverso avviso espresso da Cass. ord. n. 27442/2018 (laddove si afferma, in relazione all’effetto dell’accertata usurarietà, che l'art. 1815, co. 2, c.c. “si riferisce solo agli interessi corrispettivi, … : il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale”), non si ritiene potervisi convintamente adeguare, in considerazione vuoi della natura dell’affermazione (obiter dictum), vuoi dell’orientamento interpretativo contrario (gratuità del mutuo) motivatamente espresso da questo Ufficio da ultimo con l’ordinanza collegiale del 18.02.2019, vuoi della presente fase di giudizio connotata da evidente sommarietà della cognizione.
Pertanto, alla luce dell’evidenziata usurarietà del mutuo, atteso che quanto complessivamente versato dal mutuatario estingue l’obbligo rateale in linea capitale sino alla data di notifica del precetto, va sospesa la procedura esecutiva. (Dario Nardone) (Biagio Rosario Manna) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara e del Dott. Biagio Rosario Manna
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