Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2251 - pubb. 22/06/2010

Protesto illegittimo di assegno bancario, legittimazione della CCIAA e divergenza tra titolare del rapporto e sottoscrittore del titolo

Tribunale Roma, 07 Maggio 2010. Est. Salvati.


Assegno bancario – Protesto – Illegittimità – Giudizio di accertamento – Legittimazione della Camera di Commercio – Sussistenza.

Assegno bancario – Sottoscrizione – Requisiti – Divergenza tra sottoscrittore e titolare del rapporto – Soggetto nei cui confronti dovrà essere levato il protesto.



Il carattere materiale e non tipicamente amministrativo dell'attività che la Camera di Commercio svolge in materia di pubblicazione dell'elenco dei protesti di cambiali e di assegni non preclude al soggetto interessato all'accertamento dell'illegittimità della levata di protesto, ed alla conseguente cancellazione del suo nominativo dall'apposito elenco, di convenire in giudizio anche la Camera di Commercio, affinché l'eventuale pronuncia - alla cui ottemperanza quest'ultima non potrebbe in ogni caso sottrarsi - faccia direttamente stato anche nei suoi confronti per la parte relativa all'obbligo di cancellazione, con la conseguenza che la Camera di Commercio convenuta in giudizio non può eccepire il difetto della propria legittimazione passiva. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Poiché ogni sottoscrizione apposta sull'assegno deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga, nel caso di divergenza tra il sottoscrittore dell'assegno e il titolare del rapporto di conto corrente in riferimento al quale è stata concessa l'autorizzazione ad emettere assegni, il soggetto nei cui confronti deve iscriversi il protesto, a tutela dell'affidamento dei terzi, è il primo, sua essendo la condotta che ha determinato la situazione che giustifica ed, anzi, impone, che il protesto sia levato. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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