Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2243 - pubb. 16/06/2010
Class action e legittimazione ad agire del proponente; definizione di CMS e nuove fattispecie
Tribunale Torino, 27 Maggio 2010. Est. Panzani.
Azione di classe – Legittimazione ad agire – Legittimazione del proponente – Titolarità in proprio del diritto che caratterizza la classe – Necessità.
Codice del consumo – Consumatore – Nozione – Rilevanza dell’attività del soggetto – Fattispecie in tema di utilizzo di conto corrente bancario.
Commissione di massimo scoperto – Definizione – Corrispettivo per compensare l’intermediario della disponibilità delle somme – Nozione accolta dalla Banca d’Italia.
Commissione di massimo scoperto – Esamine di nuove fattispecie – Commissione di scoperto di conto – Tasso debitore di utilizzo oltre fido – Legittimità.
L'azione di classe prevista dall’art. 140 bis Codice del consumo e che tutela i diritti individuali omogenei dei consumatori ed utenti è strutturata in modo tale che il soggetto che assume l’iniziativa rivesta la qualità di parte processuale, mentre coloro che aderiscono all'azione ai sensi del comma 3 ne subiscono gli effetti, ma non assumono la qualità di parte essendo privi di poteri di impulso processuale e della possibilità di impugnare la decisione, che fa comunque stato nei loro confronti. Ne deriva che l'attore per essere legittimato deve essere prima di tutto titolare, in proprio e personalmente, del diritto individuale omogeneo che caratterizza la classe che intende rappresentare e tale legittimazione sussiste non perché il proponente intende rappresentare gli interessi della classe, ma perché il suo interesse coincide con quello della classe essendo egli portatore del medesimo diritto individuale omogeneo di cui sono titolari gli appartenenti alla classe. L’azione promossa dal proponente prima di essere collettiva deve pertanto possedere i requisiti previsti per tutte le azioni individuali, tra cui l’interesse ad agire che deve essere concreto ed attuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La definizione di consumatore contenuta nell'art. 3 Codice del consumo ("..la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale") fa espresso riferimento all'attività della persona e non al bene o servizio che n'è oggetto, così che un determinato servizio – nella specie un conto corrente bancario – potrà essere utilizzato da un consumatore per scopi non professionali anche se il conto, per le caratteristiche ed i servizi che offre, sia stato concepito e concretamente offerto per lo svolgimento di attività professionale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ai fini della definizione della commissione di massimo scoperto si potrà, sia pur in via di prima approssimazione, fare riferimento alla nozione accolta dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura - Aggiornamento febbraio 2006 (§.C5, Gazz.Uff. serie generale n. 74, 29 marzo 2006), secondo le quali la C.M.S. "nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto. Tale compenso ...viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento".(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non rientra nell’ambito della commissione di massimo scoperto la cd. “commissione di scoperto di conto” applicata nella misura di una cifra determinata per ogni giorno in cui sul conto si sia determinato un saldo debitore e per una frazione determinata di tale saldo debitore, con indicazione dell’importo massimo addebitabile per trimestre. Allo stesso modo, non rientra nella nozione di commissione di massimo scoperto il cd. “tasso debitore di utilizzo oltre fido” da applicarsi ai conti non affidati nell’ipotesi in cui sul conto corrente sul quale è concessa l’apertura di credito si determina un saldo debitore superiore all’importo dell’apertura di credito stessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari
Il testo integrale
Testo Integrale