Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22332 - pubb. 17/09/2019
Contribuzione previdenziale dovuta all’I.n.p.s. dagli iscritti nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti
Appello Torino, 28 Giugno 2019. Est. Maria Gabriella Mariani.
Iscritto nella gestione dei commercianti dell’I.n.p.s. – Redditi da assoggettare a contribuzione – Totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini dell’i.r.pe.f. – Reddito di società a responsabilità limitata – Non rileva
I redditi da assoggettare alla contribuzione dovuta dagli artigiani alla speciale gestione previdenziale presso l’I.n.p.s., sono quelli d’impresa dichiarati ai fini dell’i.r.pe.f., così come qualificati dall’art. 6 del D.p.r. n. 917/1986, (c.d. T.u.i.r.) e quindi i redditi derivanti dall’esercizio dell’impresa individuale e dalla partecipazione in società in nome collettivo ed accomandita semplice.
Sono invece da escludere dalla contribuzione i redditi prodotti dalle società a responsabilità limitata in cui partecipa l’assicurato, in quanto, essi sono qualificati come redditi di capitale dagli artt. 6 e 44 del T.u.i.r. e, peraltro, debbono essere dichiarati solamente qualora percepiti, giusta quanto previsto dall’art. 59 del T.u.i.r. medesimo. (Alberto Peluttiero) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Comm. Alberto Peluttiero
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