Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22321 - pubb. 14/09/2019

Le somme spettanti al fallito a titolo di risarcimento del danno biologico o morale non possono essere  attribuite al fallimento

Cassazione civile, sez. VI, 15 Ottobre 2018, n. 25618. Est. Rossetti.


Somme spettanti al fallito a titolo di risarcimento del danno biologico o morale - Attribuzione al fallimento - Esclusione - Fattispecie



Le somme spettanti a persona fisica successivamente fallita, a titolo di risarcimento del danno biologico o del danno morale, attesa la natura strettamente personale, sin dall'origine, del relativo diritto, rientrano nella previsione dell'art. 46, comma 1, n. 2) l. fall. e non possono essere quindi attribuite al fallimento. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha accolto il ricorso con il quale la società ricorrente lamentava di essere stata condannata a pagare il risarcimento del danno c.d. differenziale, vale a dire, l'eccedenza del credito risarcitorio rispetto a quanto pagato dall'Inail, non direttamente all'infortunato, imprenditore individuale, ma alla curatela del fallimento di questi). (massima ufficiale)


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