Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22311 - pubb. 13/09/2019
Condanna del soccombente al pagamento, a favore della controparte vittoriosa, di una somma di danaro equitativamente determinata dal Giudice
Cassazione civile, sez. III, 08 Maggio 2019, n. 17446. .
Responsabilità processuale aggravata – Condanna del soccombente al pagamento, a favore della controparte vittoriosa, di una somma di danaro equitativamente determinata dal Giudice – Ammissibilità della condanna ex comma 3 dell’art. 96 c.p.c. indipendentemente dalla sussistenza delle situazioni di cui ai primi due commi dell’art. 96 c.p.c. – Accertamento di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo – Necessità – Abuso del diritto all’impugnazione in ipotesi di ricorso per cassazione
La condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che configura una sa nzione di carattere pubblicistico, non presuppone l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma soltanto di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell’abuso del processo, quale l’aver agito o resistito pretestuo samente (Cass. n. 25177 del 2018, n. 25176 del 2018, n. 27623 del 2017). Peraltro, l’istituto della responsabilità aggravata ai sensi della norma in discorso è stato inserito dalle Sezioni Unite (Cass Sez. U. n. 26601 del 2017) fra le ipotesi tipizzate d al legislatore di danno punitivo.
In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. , può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con i contenuti della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all ’art. 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabi le, ratione temporis, l’art. 348 ter c.p.c., u.c., che ne esclude l’invocabilità oppure, come nel caso di specie, non osservante gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l’ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità. (Alessandro Colavolpe) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Alessandro Colavolpe
Il testo integrale
Testo Integrale