Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22245 - pubb. 30/08/2019
Inammissibilità o improcedibilità delle azioni promosse nei confronti del Fondo e competenze per quelle da questo promosse
Tribunale Rovigo, 21 Ottobre 2010. .
Liquidazione ex art. 57 TUF del fondo comune di investimento – Inammissibilità o improcedibilità delle azioni promosse nei confronti del Fondo – Competenza per le azioni promosse dal fondo in LCA
In base alla norma di cui all’art. 83 TUB, richiamato dall’art. 57 TUF, dalla data della liquidazione del fondo comune di investimento, sono inammissibili o improcedibili le azioni promosse nei confronti del Fondo, mentre quelle promosse da questo sono di competenza del tribunale del luogo dove la società di gestione ha la sede legale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in data 24 settembre 2010, ha pronunciato, nella causa promossa dalla "D.A.M. s.g.r. s.p.a." in liquidazione coatta amministrativa (di seguito per brevità definita "D.") nei confronti della "F&M s.p.a." la seguente
ORDINANZA
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione stipulato dalla I.S.R. s.r.l. - alla quale sarebbe succeduta l'odierna attrice a seguito del conferimento nel fondo del bene immobile in oggetto da parte della locatrice - con la "F&M s.p.a." per inadempimento di quest'ultima (conduttrice) e la condanna al pagamento dei canoni di locazione non versati.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La convenuta nel costituirsi ha contestato la legittimazione ad agire da parte dell'attrice poiché parte del contratto sarebbe non la società di gestione del fondo di investimento immobiliare Real Estate - ove il bene è stato conferito dalla I.S.R. - bensì il fondo stesso gestito dalla società attrice, deducendo come a seguito della liquidazione coatta amministrativa la "D." non avesse potere di adire l'intestato Tribunale per le motivazioni diffusamente indicate nella comparsa di costituzione e risposta ivi richiamata.
In precedenza, questa autorità aveva già motivato - in altri giudizi pendenti tra le parti - come dovesse ritenersi intercorso tra il fondo di investimento - soggetto autonomo giuridicamente - e la società di gestione un contratto di mandato senza rappresentanza di origine legale, venuto meno per effetto dell'intervenuto decreto di apertura di liquidazione coatta amministrativa senza autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di impresa.
Successivamente, in subiecta materia - ove mancano precedenti rilevanti giurisprudenziali e scarseggia perfino la produzione interpretativa dottrinale - è stata pronunciata la sentenza n. 16605 dell'8 giugno 2010 dalla Suprema Corte, la quale prendendo le mosse dalle differenti prospettive interpretative (ivi compresa quella sopra richiamata adottata dalla presente autorità) ha concluso per la mera autonomia strutturale del fondo di investimento, ma escludendo una sua soggettività giuridica, si che la "titolarità formale di tali beni" deve ricondursi "in capo alla società di gestione che lo ha istituito" (nella fattispecie la "D.").
In altri termini, è stato negato che i fondi di investimento "costituiscano soggetti di diritto a sé stanti" definendoli come "patrimoni separati della società di gestione che li ha istituiti" negando altresì l'esistenza "di un rapporto di mandato o di rappresentanza tra la medesima società di gestione ed il fondo: perché questo implicherebbe una duplicità soggettiva che non è invece ravvisabile".
Preso atto dell'insegnamento della Suprema Corte, che pure qualche dubbio lascia, si dovrebbe inferire che i liquidatori della società di gestione possono compiere tutti gli atti di liquidazione, tra i quali anche quelli deputati alla ricostruzione del patrimonio del fondo, sicché la presente controversia sarebbe legittimamente stata introdotta.
Tuttavia, osserva il Giudice come l'art. 57 del T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998) - rubricato "Liquidazione coatta amministrativa" - disciplinante gli effetti della liquidazione coatta amministrativa delle società di gestione dei fondi, al terzo comma richiami espressamente l'art. 83 del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), il quale al terzo comma recita: "Dal termine previsto nel comma 1 (ovvero dall'insediamento dei liquidatori) contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale".
Se da un lato, dunque, sono inammissibili o improcedibili le azioni nei confronti della società di gestione, quelle promosse da quest'ultima hanno quale foro territorialmente e funzionalmente competente il Tribunale del luogo dove la società di gestione ha la sede legale.
Nel caso di specie la "D." ha sede legale a Milano, via Nerino n. 5.
Pertanto la causa deve essere decisa con ordinanza, ai sensi dell'art. 44 del c.p.c. così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
A) DICHIARA l'incompetenza del Giudice adito, ai sensi degli art. 57 T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998) e 83, III comma del T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993), a favore del Tribunale di Milano;
B) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Adria, 21 ottobre 2010