Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22235 - pubb. 26/08/2019

Credito di lavoro e improponibilità della domanda

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 21 Novembre 2000, n. 14998. Est. Filadoro.


Azioni giudiziali proposte da lavoratore subordinato nei confronti di società posta in liquidazione coatta - Domande di accertamento o costitutive - Competenza del giudice del lavoro - Domande di condanna al pagamento di somme di denaro - Improponibilità temporanea - Imprese bancarie - Applicabilità degli stessi principi - Fattispecie relativa ad impugnativa di licenziamento



In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi - anche nel caso delle imprese bancarie, per cui la materia è disciplinata dall'art. 83 del D.Lgs. n. 385 del 1993 -, tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (per esempio in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (per esempio, di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta, così come nel caso del fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera - invece che, come in caso di fallimento, l'attrazione della domanda nel foro fallimentare - la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione, durante la fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare. (Fattispecie relativa ad impugnativa di licenziamento limitata all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e alla conseguente richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro). (massima ufficiale)


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