Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22192 - pubb. 30/07/2019
Opponibilità alla massa del decreto ingiuntivo opposto
Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 2018, n. 9933. Est. Fichera.
Decreto ingiuntivo - Opposto dal debitore poi fallito - Opponibilità alla massa fallimentare - Condizioni
Il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute non più impugnabili - per decorso del relativo termine - prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata dichiarata l'esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di cui all'art. 654 c.p.c. (massima ufficiale)
Testo Integrale