Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22174 - pubb. 25/07/2019

Il dipendente non può rispondere degli illeciti contrattuali contestati alla banca

Tribunale Venezia, 02 Luglio 2019. Est. Chiara Campagner.


Responsabilità solidale o in concorso del dipendente - Esclusione



Non è accoglibile la domanda risarcitoria proposta nei confronti del dipendente di una banca, quando non sia stato attivato nei suoi confronti un titolo di responsabilità autonomo e diverso da quello contrattuale contestato all’istituto.

L’art. 1228 c.c. costituisce l’estensione alla sfera contrattuale della disciplina prevista dall’art. 2049 c.c., determinando un’ipotesi di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, prevedendo che il soggetto che si avvalga dell’opera di terzi risponda del fatto colposo o doloso di costoro.

L’art. 1228 c.c., da un lato, è considerato espressione di un criterio di allocazione di rischi, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell’impresa, come componente dei costi di questa, dall’altro tutela il creditore che non intrattiene alcun rapporto con il dipendente e non potrebbe, in caso di inadempimento, rivolgersi ai terzi per il risarcimento del danno. Diversa è la fattispecie di cui all’art. 2049 c.c., per la quale l’ausiliario risponde in proprio, a titolo di illecito extracontrattuale, del fatto che leda interessi tutelati nella vita di relazione.

Il fatto dell’ausiliare costituisce una fattispecie di inadempimento imputabile al debitore e come tale può dare luogo a carico di costui, oltre all’obbligo di risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto nell’ipotesi di cui all’art 1453 cod civ. ovvero all’annullamento o alla pronuncia di nullità del contratto. Corollario di ciò è che il fatto dannoso e l’obbligo risarcitorio rimangono a carico esclusivo del committente, che si avvale dell’ausiliario quale strumento di esecuzione della prestazione, purché il fatto dell’ausiliario non esorbiti dall’area della normalità esecutiva del contratto e sempre che esista il rapporto di occasionalità necessaria. (Piero Cecchinato) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Piero Cecchinato


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