Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22111 - pubb. 18/07/2019
Le insufficienti informazioni della banca sull’investimento ne inficiano adeguatezza e appropriatezza e giustificano la risoluzione
Tribunale Bolzano, 10 Maggio 2019. Est. Tarneller.
Contratti finanziari – Acquisto di titoli non quotati – Consulenza della banca – Adeguatezza e appropriatezza dell’investimento – Insufficienza delle informazioni date dalla banca – Vizio del giudizio di adeguatezza – Sussiste – Vizio del giudizio di appropriatezza – Consequenzialità – Affermazione – Grave inadempimento – Sussiste – Risolubilità del contratto – Sussiste
Il giudizio di adeguatezza che l'intermediario compie nella consulenza consiste nell'analisi delle informazioni fornite dal cliente e nella valutazione dell'idoneità del prodotto finanziario a soddisfare le esigenze concrete del cliente. il giudizio di appropriatezza si inserisce in un servizio di natura esecutiva al fine di verificare che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi del servizio proposto chiesto. L’appropriatezza è pertanto un minus rispetto all’adeguatezza, per cui in caso di assolvimento dell'obbligo di informazione riguardo all'adeguatezza può ritenersi assolto anche quello relativo all'appropriatezza, così come ogni vizio relativo alla valutazione di adeguatezza si protrae nel eventuale successiva fase dell'ordine impartito per iniziativa del cliente. Pertanto la dichiarazione del cliente circa la consapevolezza dell'inappropriatezza non può salvare la banca qualora già il precedente giudizio di inadeguatezza non fosse sufficiente. L’omissione di informazioni sufficienti si configura come inadempimento grave, in quanto in assenza di elementi contrari si deve desumere che proprio la violazione di questo obbligo della banca non ha permesso al cliente di operare una scelta informata e quindi di evitare l'investimento. [Nella fattispecie, il Tribunale ha dichiarato risolto il contratto di acquisto di azioni della banca – azioni non quotate su mercato regolamentato – operato dal cliente dietro consulenza della stessa banca.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Christian Perathoner
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