Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22109 - pubb. 17/07/2019

Il coobbligato nel contratti di finanziamento è fideiussore a tutti gli effetti (anche ai fini dell’art.1957 c.c.)

Tribunale Firenze, 23 Maggio 2019. Est. Ghelardini.


Contratti bancari – Finanziamento – Coobbligato del debitore – Qualità di fideiussore – Affermazione



In ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto, o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. [Sulla base di tale principio, il giudice riconosceva al coobbligato la liberazione ex art.1957 c.c., non essendo stata tempestivamente promossa dalla banca alcuna iniziativa giudiziale contro il debitore principale.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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