Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22082 - pubb. 12/07/2019
La Cassazione sanziona l’abuso del processo
Cassazione civile, sez. III, 25 Giugno 2019, n. 16898. Est. Antonella Di Florio.
Abuso del processo - Motivi manifestamente incoerenti - Condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n° 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348-ter ultimo comma c.p.c. che ne esclude la invocabilità.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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