Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22068 - pubb. 10/07/2019

La prescrizione degli obblighi contributivi decorre dalla scadenza del saldo

Tribunale Cassino, 23 Maggio 2019. G.O.P. Giuditta Di Cristinzi.


Previdenza e assistenza obbligatorie – Obbligo contributivo – Prescrizione quinquennale – Decorrenza – Scadenza del saldo – Affermazione – Data di presentazione della dichiarazione dei redditi – Irrilevanza



La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevanti ai sensi di legge. Il termine prescrizionale per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria decorre dal giorno in cui i contributi devono essere corrisposti e quindi dal giorno in cui deve essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Lavoro

 

Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino, dott. avv. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data XX.03.2018, l’Ing. MM DD si rivolgeva al Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. XXX, notificatogli dall’INPS in data 08.02.2018, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 3.003,66, afferente il presunto “mancato versamento” di contributi, a titolo di gestione separata per i liberi professionisti, per l’anno 2010. Evidenziava che, già in precedenza, con lettera a/r notificata in data 05.08.2016, l’INPS aveva chiesto la regolarizzazione del pagamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 335 del 1995 e di aver tempestivamente impugnato tale missiva con ricorso amministrativo al Comitato Amministratore del Fondo della Gestione Speciale, senza alcun riscontro. Precisava che, rispetto alla prima intimazione, erano stati aggiunti gli interessi e ridotto l’importo della sanzione. Oltre a ciò, affermava che nell’anno 2010 era insegnante di ruolo alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e svolgeva attività di ingegnere libero professionista, iscritto all’Albo degli Ingegnerei della Provincia di Frosinone, munito di partita IVA, e aveva regolarmente dichiarato il proprio reddito all’Inarcassa e all’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza era iscritto all’INPDAP come dipendente pubblico e aveva versato il dovuto contributo all’Inarcassa, per la residuale attività di libero professionista.

Tanto premesso, chiedeva, in via cautelare, di sospendere l’esecutività dell’intimazione di pagamento; nel merito, annullare per violazione di legge ed eccesso di potere l’intimazione di pagamento n. XXX, notificata in data 08.02.2018 dall’INPS di Cassino, e tutti gli atti presupposti; in ogni caso, dichiarare prescritto il credito azionato ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10 della L. 335 del 1995; in subordine, annullare o ridurre la sanzione comminata, in quanto illegittima e ingiustificata. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.

Si costituiva l’INPS, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.

Alla prima udienza il Giudice si riservava e, a scioglimento di tale riserva, sospendeva l’esecutività dell’intimazione di pagamento e concedeva termine per note.

All’udienza del 23.05.2019, il Giudice, udita la discussione delle parti, decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto ed in diritto che saranno di seguito illustrati.

La controversia verte sull’accertamento della illegittimità della pretesa dell’intimazione di pagamento n. XXX con la quale l’INPS di Cassino intimava al ricorrente il pagamento dell’importo complessivo di € 3.003,66, afferente il mancato versamento di contributi a titolo di gestione separata per i liberi professionisti relativi all’anno 2010.

Nella propria opposizione, il ricorrente eccepiva la violazione delle norme sul procedimento, la prescrizione del credito vantato dall’INPS (per essere decorso il termine quinquennale previsto dall’art. comma 9 L.335/95), l’illegittimità delle sanzioni comminate.

Per quanto riguarda il termine prescrizionale (di cinque anni), l’art. 3, comma 9, della L.335/95 prevede che “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non posso essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: (…) b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.

Ciò significa che, decorso tale termine, da un lato viene meno l’obbligo di versare i contributi, dall’altro i contributi prescritti non possono più essere versati e, di conseguenza, gli enti previdenziali non potranno più riceverli.

Il problema, in tal caso, è stabilire la decorrenza di tale termine di prescrizione, ovvero a partire da quale momento lo stesso inizia a decorrere.

Al riguardo, la circolare INPS n. 69 del 2005, aveva precisato che, alla luce di quanto stabilito da sentenze di merito relativamente al tema della decorrenza del temine di prescrizione, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, dovevano essere applicati gli stessi criteri in atto per i contributi dovuti sul predetto minimale. Tale circolare, quindi, chiariva che “il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.”

La stessa Cassazione civile ha affrontato recentemente il tema della prescrizione dei contributi che devono essere versati dai lavoratori autonomi iscritti nella Gestione Separata Liberi Professionisti.

Infatti, con la sentenza n. 27950 dell’ottobre 2018, ha stabilito che in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito. È peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione decorre dall’ulteriore momento in ci la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui “i singoli contributi dovevano essere versati”.

Al riguardo, in tale sentenza la Cassazione richiamava una precedente pronuncia, precisamente la n. 13463/2017 nella quale era statuito che “in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell'Inps - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito.”

In tale pronuncia del 2018, la Corte definiva la dichiarazione dei redditi una “dichiarazione di scienza”, richiamando in tal caso la sentenza n. 2725 del 4.02.2011, aggiungendo che (la stessa)” non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.”

Nel caso in esame, al sig. MM -in data 05.08.2016- veniva notificata una prima intimazione di pagamento, impugnata tempestivamente dallo stesso, con la quale l’INPS di Cassino richiedeva la regolarizzazione del pagamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, L. 335/1995 relativo al periodo di contribuzione anno 2010, afferente il mancato pagamento di contributi dovuti alla Gestione Separata – liberi professionisti.

In ogni caso, tale avviso di addebito veniva notificato oltre il termine prescrizionale di cinque anni. Infatti, il termine di scadenza per versamento del saldo contributi per l’anno 2010 era il 16.06.2011, (data dalla quale far decorrere il relativo termine prescrizionale), mentre l’avviso di addebito veniva notificato dall’INPS, si ripete, in data 05.08.2016, successivamente, quindi, allo spirare del termine di prescrizione quinquennale.

Pertanto, sulla base di tali osservazioni e in base alla giurisprudenza su richiamata, si deve concludere per l’accoglimento del ricorso stante l’avvenuta prescrizione della pretesa contributiva avanzata dall’INPS.

Oltre a ciò, nel caso che ci riguarda, l’ing. MM, nell’anno di riferimento posto alla base dell’intimazione di pagamento Inps (2010), svolgeva sia l’attività di docente che quella libero professionale di ingegnere (regolarmente iscritto al relativo Albo); pertanto, versava sia la contribuzione alla gestione obbligatoria INPDAP (in qualità di docente – dipendente pubblico) sia il dovuto contributo all’INARCASSA, per la residuale attività di libero professionista.

Di conseguenza, egli è escluso dall’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata in virtù di entrambe le proposizioni della norma di interpretazione autentica: sia perché egli non svolge attività “il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali” (al contrario: per svolgere l’attività di ingegnere è obbligatorio essere iscritti all’apposito Albo), sia perché non svolge una attività “non soggetta al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti” e non rientra tra i “soggetti di cui al comma 11” (soggetti già pensionati, iscritti alle Casse previdenziali private).

Conseguentemente, si ritiene non dovuta la richiesta di pagamento dei contributi di cui all’intimazione di pagamento impugnato.

Per quanto innanzi e in base alla normativa su richiamata, si ritiene pertanto il ricorso meritevole di accoglimento.

La regolazione delle spese segue la soccombenza.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro, dott. avv. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l’effetto, annulla l’intimazione di pagamento notificata;

- dichiara prescritto il credito azionato ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10 della L. 335/1995;

- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 1.200,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.

Cassino, 23 maggio 2019

Il GOP

Dott. avv. Giuditta Di Cristinzi