Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22059 - pubb. 09/07/2019
Sui rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto: applicabilità del reg. 44/2001
Corte Giustizia UE, 06 Giugno 2019. ..
Regolamento (CE) n. 44/2001 – Ambito di applicazione ratione materiae – Materia civile e commerciale – Articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Materie escluse – Regime patrimoniale fra coniugi – Articolo 54 – Domanda di rilascio dell’attestato che certifica l’esecutività della decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine – Decisione giudiziaria relativa a un credito scaturente dallo scioglimento del regime patrimoniale derivante da una convivenza di fatto
1) L’articolo 54 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di rilascio di un attestato che certifica l’esecutività di una decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine, deve verificare – in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato, al momento della sua adozione, sull’applicabilità di tale regolamento – se la controversia rientri nell’ambito di applicazione di detto regolamento.
2) L’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto ricade nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale paragrafo 1, e rientra pertanto nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo
53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(GU 2012, L 351, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A. W.,
domiciliata in Ungheria, e G. G., domiciliato nel Regno Unito, in merito al
rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, ai
fini dell’esecuzione di una decisione definitiva emessa nei confronti di
quest’ultimo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (CE) n. 44/2001
3 I considerando da 16 a 18 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del
22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12,
pag. 1), enunciano quanto segue:
«(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le
decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto,
ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano
contestazioni.
(17) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere
esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro
Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione
di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché
automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti
e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego
dell’esecuzione indicati nel presente regolamento.
(18) Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la
dichiarazione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso
secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi
di non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al
richiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di
esecutività».
4 L’articolo 1 di tale regolamento così dispone:
«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale,
indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne,
in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra
coniugi, i testamenti e le successioni;
(...)».
5 Ai sensi dell’articolo 53 di detto regolamento:
«1. La parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di una
dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che
presenti tutte le condizioni di autenticità.
2. Salvo l’articolo 55, la parte che chiede una dichiarazione di esecutività
deve inoltre produrre l’attestato di cui all’articolo 54».
6 L’articolo 54 del medesimo regolamento prevede quanto segue:
«Il giudice o l’autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa
la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un
attestato compilato utilizzando il formulario di cui all’allegato V del
presente regolamento».
7 L’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 enuncia quanto segue:
«Qualora l’attestato di cui all’articolo 54 non venga prodotto, il giudice o
l’autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o
accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato
a sufficienza, disporne la dispensa».
Regolamento n. 1215/2012
8 L’articolo 1 del regolamento n. 1215/2012 prevede quanto
segue:
«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale,
indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si
estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né
alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici
poteri (acta iure imperii).
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra
coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi
ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
(...)».
9 L’articolo 66 di tale regolamento è del seguente tenore:
«1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti
pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie
approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015.
2. In deroga all’articolo 80, il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad
applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici
formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o
concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di
applicazione».
Diritto ungherese
Legge sull’esecuzione forzata giudiziaria
10 La birosagi vegrehajtasrol szolo 1994. evi LIII. torveny (legge n. LIII del
1994 sull’esecuzione forzata giudiziaria), all’articolo 31/C, paragrafo 1,
lettera g), dispone quanto segue:
«Previa domanda, l’organo giurisdizionale che è stato adito in primo grado (…)
rilascia l’attestato previsto all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012
utilizzando il modulo di cui all’allegato I di detto regolamento».
Codice civile
11 La Polgari Torvenykonyvrol szolo 1959. evi IV. torveny (legge n. IV del 1959
recante istituzione del codice civile), nella versione applicabile alla data di
pronuncia della decisione di cui si chiede l’esecuzione (in prosieguo: il
«codice civile»), all’articolo 578/G, paragrafi 1 e 2, contenuto al punto 3,
intitolato «Rapporti patrimoniali tra conviventi», del capo XLVI del titolo IV,
rubricato «Diritto delle obbligazioni», così disponeva:
«1. Durante la loro convivenza, i conviventi di fatto acquisiscono la
titolarità congiunta in proporzione al loro contributo all’acquisizione.
Qualora non possa determinarsi tale proporzione, la stessa deve essere
considerata identica. Il lavoro svolto all’interno della famiglia è qualificato
come contributo all’acquisizione.
2. Tali disposizioni si applicano anche – ad eccezione dei coniugi e dei
conviventi di fatto registrati – ai rapporti patrimoniali tra altri familiari
che vivono nello stesso nucleo familiare».
12 L’articolo 685/A del codice civile, che figura nel titolo VI di tale codice,
rubricato «Disposizioni finali», prevedeva quanto segue:
«Sussiste una convivenza di fatto tra due persone che vivono (in una comunione
di vita) nello stesso nucleo familiare, unite da legami affettivi ed economici,
non vincolate da matrimonio o da una convivenza registrata, e sempre che
nessuna di dette persone sia vincolata da matrimonio, da una convivenza di
fatto registrata o da una convivenza di fatto con un’altra persona e che non
esista una relazione di parentela in linea retta, collaterale, consanguinea o
uterina».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 La sig.ra W. e il sig. G.
erano uniti da una convivenza di fatto non registrata, ai sensi dell’articolo
685/A del codice civile, e hanno convissuto nel periodo compreso tra il mese di
febbraio 2002 e il mese di ottobre 2006.
14 Con sentenza dello Szekszardi Varosi Birosag (Tribunale municipale di
Szekszard, Ungheria), divenuta definitiva ed esecutiva il 23 aprile 2009, il
sig. G. è stato condannato a pagare alla sig.ra W. l’importo di 665 133 fiorini
ungheresi (HUF) (circa EUR 2 060), oltre agli interessi di mora, a titolo dello
scioglimento del regime patrimoniale derivante dalla loro convivenza di fatto.
15 Al fine di ottenere il pagamento di tale credito, la sig.ra W. ha avviato un
procedimento di esecuzione forzata in Ungheria nei confronti del sig. G.,
procedimento che non ha avuto esito positivo, in mancanza di attivi nel
patrimonio di quest’ultimo.
16 Essendo a conoscenza del fatto che, dal 2006, il sig. G. viveva nel Regno
Unito, dove percepiva un reddito regolare, la sig.ra W. ha presentato, il 22
novembre 2017, dinanzi allo Szekszardi Jarasbirosag (Tribunale distrettuale di
Szekszard, Ungheria), lo stesso giudice che aveva emesso la sentenza del 23
aprile 2009, una domanda diretta al rilascio dell’attestato di cui all’articolo
53 del regolamento n. 1215/2012 ai fini dell’esecuzione di tale sentenza.
17 Investito di tale domanda, il giudice del rinvio, in primo luogo, nutre
dubbi sulla possibilità di verificare, in sede di rilascio dell’attestato di
cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, se l’azione conclusasi con la
sentenza del 23 aprile 2009 rientri nell’ambito di applicazione di tale
regolamento.
18 A tale riguardo, esso fa valere che l’eliminazione dell’exequatur da parte
del regolamento n. 1215/2012 implica che il giudice dello Stato membro
richiesto possa procedere solo a un controllo formale di un’istanza di
esecuzione. Di conseguenza, se il giudice dello Stato membro d’origine fosse
tenuto a rilasciare automaticamente l’attestato di cui all’articolo 53 del
regolamento n. 1215/2012, vi sarebbe il rischio che le cause escluse
dall’ambito di applicazione di tale regolamento siano soggette al regime di
esecuzione stabilito dal medesimo, poiché i motivi di diniego dell’esecuzione
sono tassativamente previsti da detto regolamento.
19 Nell’ipotesi in cui il rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 del
regolamento n. 1215/2012 non sia automatico, il giudice del rinvio si chiede,
in secondo luogo, se il regime patrimoniale derivante da una convivenza di
fatto rientri nell’ambito della materia civile o commerciale, ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, o se si riferisca alle
materie escluse dall’ambito di applicazione dello stesso, in particolare al
regime patrimoniale derivante da rapporti che, secondo la legge applicabile a
questi ultimi, hanno effetti comparabili al matrimonio, ai sensi dell’articolo
1, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.
20 A tale riguardo, detto giudice fa valere che, ai sensi dell’articolo 578/G,
paragrafo 1, del codice civile, i rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto
sono ricompresi nell’ambito del diritto delle obbligazioni.
21 Detto giudice pone altresì in evidenza che, nella versione in lingua
ungherese dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n.
1215/2012, a differenza di altre versioni linguistiche di tale disposizione,
l’espressione «hanno effetti comparabili al matrimonio» è stata tradotta con
«hanno effetti giuridici comparabili al matrimonio». Pertanto, esso si chiede
se occorra attribuire maggiore importanza al contenuto di un rapporto di
convivenza di fatto o agli effetti giuridici del medesimo. A tale riguardo, il
giudice del rinvio precisa che, dal punto di vista del contenuto, non esiste
una differenza fondamentale tra un siffatto rapporto di convivenza e il
matrimonio, in quanto entrambi sono fondati su una comunanza affettiva ed
economica. Per contro, dal punto di vista giuridico, il diritto ungherese
disciplinava in modo diverso le due forme di comunione di vita, in particolare
per quanto riguarda la divisione del patrimonio comune, l’obbligazione di
alimenti, l’uso dell’abitazione e la successione. Tuttavia, non vi erano
differenze essenziali tra i coniugi e i conviventi di fatto per quanto riguarda
le prestazioni sociali, i vantaggi fiscali per le famiglie e gli aiuti
all’abitazione per le famiglie.
22 In tale contesto, il Szekszardi Jarasbirosag (Tribunale distrettuale di
Szekszard) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 53 del regolamento (...) n. 1215/2012 debba essere
interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro che ha adottato la
decisione deve rilasciare automaticamente, su richiesta di una parte,
l’attestato relativo alla decisione senza verificare se la controversia rientri
nel regolamento di cui trattasi.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 1,
paragrafo 2, lettera a), del regolamento (...) n. 1215/2012 debba essere
interpretato nel senso che un’azione di regresso tra conviventi di fatto
riguarda regimi patrimoniali derivanti da rapporti che hanno effetti
comparabili al matrimonio».
Sulle questioni pregiudiziali
Sul regolamento applicabile
23 Il giudice del rinvio
formula le sue questioni sulla base del regolamento n. 1215/2012, prendendo in
considerazione la data in cui è stata presentata la domanda di rilascio
dell’attestato, vale a dire il 22 novembre 2017.
24 A tale riguardo, occorre ricordare che, come emerge dall’articolo 66 del
regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo si applica, in particolare, alle azioni
proposte alla data del o successivamente al 10 gennaio 2015, mentre il
regolamento n. 44/2001 continua a essere applicabile alle decisioni emesse nei
procedimenti promossi anteriormente al 10 gennaio 2015. Pertanto, ai fini della
determinazione del regolamento applicabile ratione temporis, occorre prendere
come data di riferimento quella di proposizione dell’azione conclusasi con una
decisione di cui si chiede l’esecuzione, e non una data successiva, come la
data della domanda di rilascio dell’attestato che certifica l’esecutività di
tale decisione.
25 Nel procedimento principale, la decisione rispetto alla quale è chiesto il
rilascio dell’attestato che certifica l’esecutività della stessa è stata emessa
il 23 aprile 2009. Pertanto, è evidente che l’azione che ha condotto a detta
decisione è stata anch’essa proposta prima della data rilevante ai fini
dell’applicazione del regolamento n. 1215/2012, vale a dire il 10 gennaio 2015.
Si deve pertanto rilevare, al pari del governo ungherese e della Commissione
europea, che, nel caso di specie, il regolamento n. 44/2001 è applicabile
ratione temporis.
26 Tuttavia, la circostanza che, sul piano formale, il giudice nazionale abbia
formulato la sua questione pregiudiziale facendo riferimento a determinate
disposizioni del regolamento n. 1215/2012 non osta, come emerge da costante
giurisprudenza, a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di
interpretazione che possono essere utili per la soluzione della controversia di
cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno
riferimento nella formulazione delle sue questioni (v., in tal senso, sentenze
del 29 settembre 2016, Essent Belgium, C-492/14, EU:C:2016:732, punto 43, e del
7 giugno 2018, Inter-Environnement Bruxelles e a., C-671/16, EU:C:2018:403,
punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
Sulla prima questione
27 Alla luce delle
considerazioni formulate ai punti da 23 a 26 della presente sentenza, occorre
intendere la prima questione come diretta, in sostanza, a stabilire se
l’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso
che un giudice di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di
rilascio di un attestato che certifichi l’esecutività di una decisione emessa
dall’autorità giurisdizionale d’origine, deve verificare se la controversia
rientri o meno nell’ambito di applicazione di tale regolamento, o se esso sia
tenuto a rilasciare automaticamente tale attestato.
28 In via preliminare, occorre constatare che tutte le parti che hanno
presentato osservazioni nella presente causa sono concordi nel riconoscere a un
giudice, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il
potere di verificare se la controversia che ha portato alla decisione rispetto
alla quale viene chiesto il rilascio dell’attestato che ne certifica
l’esecutività rientri nell’ambito di applicazione dello strumento giuridico che
prevede il rilascio di tale attestato, sia esso il regolamento n. 44/2001 o il
regolamento n. 1215/2012.
29 A tale riguardo, occorre rammentare che, come emerge dalla giurisprudenza
della Corte, il regime di riconoscimento e di esecuzione istituito dal
regolamento n. 44/2001 si fonda sulla reciproca fiducia nella giustizia in seno
all’Unione europea. Tale fiducia esige che le decisioni giudiziarie emesse in
uno Stato membro siano non solo riconosciute di pieno diritto in un altro Stato
membro, ma anche che la procedura diretta a rendere tali decisioni esecutive in
quest’ultimo Stato sia rapida ed efficace (sentenza del 13 ottobre 2011, Prism
Investments, C-139/10, EU:C:2011:653, punto 27).
30 Tale procedura, a termini del considerando 17 del regolamento medesimo, deve
implicare un semplice controllo formale dei documenti necessari ai fini
dell’attribuzione dell’efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto
(sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C-139/10, EU:C:2011:653,
punto 28).
31 A tal fine, ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 44/2001, la parte
che chieda il rilascio di una dichiarazione di esecutività di una decisione
deve produrre una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di
autenticità nonché l’attestato di cui all’articolo 54 di detto regolamento,
rilasciato dalle autorità dello Stato membro d’origine (v., in tal senso,
sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C-139/10, EU:C:2011:653, punto
29).
32 Di conseguenza, la funzione assegnata all’attestato di cui all’articolo 54
del regolamento n. 44/2001 consiste nel facilitare il rilascio della
dichiarazione di esecutività della decisione adottata nello Stato membro
d’origine, rendendo detto rilascio quasi automatico, come espressamente
previsto dal considerando 17 di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza
del 6 settembre 2012, Trade Agency, C-619/10, EU:C:2012:531, punto 41).
33 Da tale giurisprudenza emerge che la necessità di garantire la rapida
esecuzione delle decisioni giudiziarie, preservando al contempo la certezza del
diritto sulla quale si fonda la reciproca fiducia nell’amministrazione della
giustizia all’interno dell’Unione, giustifica – in particolare in una
situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice che
ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato, al momento della sua
adozione, sull’applicabilità del regolamento n. 44/2001 – che il giudice cui
viene presentata la domanda di rilascio di detto attestato verifichi, in questa
fase, se la controversia rientri nell’ambito di applicazione di tale
regolamento.
34 La circostanza che, ai sensi dell’articolo 55 di detto regolamento, la
produzione di un tale attestato ai fini dell’esecuzione di una decisione non
sia obbligatoria non può rimettere in discussione l’obbligo del giudice adito
di verificare se la controversia in esito alla quale la decisione è stata
emessa rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.
35 Tale conclusione è avvalorata dal fatto che il procedimento di esecuzione,
in applicazione del regolamento n. 44/2001, osta, al pari dell’esecuzione ai
sensi del regolamento n. 1215/2012, a qualsiasi controllo successivo da parte
di un giudice dello Stato membro richiesto sulla questione se l’azione che ha
condotto alla decisione di cui si chiede l’esecuzione rientri nell’ambito di
applicazione del regolamento n. 44/2001, dal momento che i motivi di ricorso
contro la dichiarazione di esecutività di tale decisione sono tassativamente
previsti da tale regolamento.
36 Inoltre, occorre altresì rilevare che il giudice, verificando la propria
competenza a rilasciare l’attestato ai sensi dell’articolo 54 del regolamento
n. 44/2001, si colloca nella continuità del precedente procedimento di
giudizio, garantendo l’immediata esecutività della decisione emessa, ed
esercita un procedimento di natura giurisdizionale, cosicché un giudice
nazionale adito nell’ambito di tale procedimento è legittimato a presentare
alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (v., per analogia, sentenza
del 28 febbraio 2019, Gradbenistvo Korana, C-579/17, EU:C:2019:162, punti 39 e
41).
37 Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla prima questione
che l’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso
che un giudice di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di
rilascio di un attestato che certifica l’esecutività di una decisione emessa
dall’autorità giurisdizionale d’origine, deve verificare – in una situazione
come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso
la decisione da eseguire non si è pronunciato, al momento della sua adozione,
sull’applicabilità di tale regolamento – se la controversia rientri nell’ambito
di applicazione di detto regolamento.
Sulla seconda questione
38 Alla luce delle
precisazioni fornite ai punti da 23 a 26 della presente sentenza, occorre
intendere la seconda questione come diretta a stabilire se l’articolo 1,
paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 debba essere
interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di scioglimento dei
rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto ricade nella nozione
di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale paragrafo 1, e rientra
pertanto nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.
39 In via preliminare, occorre osservare che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera
a), del regolamento n. 44/2001 esclude dall’ambito di applicazione di tale
regolamento il regime patrimoniale tra coniugi. L’estensione di tale esclusione
al regime patrimoniale derivante da rapporti che, secondo la legge applicabile
a questi ultimi, hanno effetti comparabili al matrimonio è stata introdotta
solamente dal regolamento n. 1215/2012.
40 Occorre altresì ricordare che, poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce
la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299,
pag. 32), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle
disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del citato regolamento,
quando le disposizioni di tali strumenti comunitari possono essere qualificate
come equivalenti (sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International
Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
41 Come emerge dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 1,
secondo comma, punto 1, della suddetta Convenzione, il cui tenore letterale
corrisponde a quello dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
44/2001, cosicché, come ricordato al punto precedente della presente sentenza,
l’interpretazione data dalla Corte alla prima di tali disposizioni vale anche
per la seconda, la nozione di «regime patrimoniale fra coniugi» comprende i
rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo
scioglimento del medesimo (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 1979, de
Cavel, 143/78, EU:C:1979:83, punto 7).
42 Poiché, come emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, le parti del
procedimento principale non erano unite da vincolo coniugale, i rapporti
patrimoniali risultanti dalla loro convivenza di fatto non possono essere
qualificati come «regime patrimoniale fra coniugi» ai sensi dell’articolo 1,
paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001.
43 A tal riguardo, occorre ricordare che l’esclusione di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 costituisce un’eccezione
che, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente. Infatti,
richiamando l’obiettivo del regolamento n. 44/2001 di conservare e sviluppare
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera
circolazione delle decisioni, la Corte ha già dichiarato che le esclusioni
dall’ambito di applicazione di tale regolamento configurano eccezioni che, al
pari di qualunque eccezione, devono essere assoggettate ad interpretazione
restrittiva (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian
Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, punto 27).
44 Peraltro, un’interpretazione della nozione di «regime patrimoniale fra
coniugi», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n.
44/2001, secondo la quale una convivenza di fatto, come quella di cui trattasi
nel procedimento principale, non rientra nell’ambito di applicazione della
suddetta disposizione è suffragata dalla modifica legislativa apportata a
quest’ultima esclusione dal regolamento n. 1215/2012. Come osservato al punto
39 della presente sentenza, detta esclusione è stata estesa da quest’ultimo
regolamento al di là del regime patrimoniale tra coniugi, e ciò unicamente per
quanto riguarda i rapporti considerati comparabili al matrimonio. Pertanto,
salvo privare quest’ultima modifica di qualsiasi significato, l’articolo 1,
paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 non può essere interpretato
nel senso che si applica a una convivenza di fatto come quella di cui al
procedimento principale.
45 Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione
che l’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n.
44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui
trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di
scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto
ricade nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale
paragrafo 1, e rientra pertanto nell’ambito di applicazione ratione materiae di
tale regolamento.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 54 del
regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un giudice
di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di rilascio di un
attestato che certifica l’esecutività di una decisione emessa dall’autorità
giurisdizionale d’origine, deve verificare – in una situazione come quella di
cui al procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso la decisione da
eseguire non si è pronunciato, al momento della sua adozione,
sull’applicabilità di tale regolamento – se la controversia rientri nell’ambito
di applicazione di detto regolamento.
2) L’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n.
44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui
trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di
scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto
ricade nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale
paragrafo 1, e rientra pertanto nell’ambito di applicazione ratione materiae di
tale regolamento.



