Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21961 - pubb. 25/06/2019

Sul termine per proporre l’opposizione di cui all’art. 2797, comma 2, c.c. per il terzo datore di pegno che risieda, a differenza del debitore, in un luogo diverso da quello di residenza del creditore

Tribunale Reggio Emilia, 15 Febbraio 2019. Est. Camilla Sommariva.


Pegno - Esecuzione espropriativa mobiliare privata - Forme della vendita - Terzo datore di pegno - Residenza in un luogo diverso da quello del creditore - Opposizione - Tempestività della opposizione - Sospensione automatica della vendita - Termine per la proposizione dell’opposizione concesso al debitore e al terzo datore di pegno - Identità del criterio per la sua determinazione - Sussistenza



Il criterio per la determinazione del termine per proporre l’opposizione di cui all’art. 2797, secondo comma, c.c. è unico sia per il debitore che per il terzo datore di pegno e deve individuarsi avendo riguardo alla residenza o al domicilio eletto del debitore. Nel caso in cui il debitore abbia la residenza o il domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l’opposizione è, per il debitore ed il terzo datore di pegno, pure se residente o con domicilio eletto in luogo diverso da quello di residenza del creditore, di cinque giorni dal ricevimento dell’intimazione di cui al primo comma dell’art. 2797 c.c.; per contro qualora il debitore abbia la residenza o il domicilio eletto in luogo diverso da quello di residenza del creditore, il termine per l’opposizione è, per il debitore ed il terzo datore di pegno, pure se residente o con domicilio eletto in luogo coincidente con quello di residenza del creditore, di novanta giorni dal ricevimento dell’intimazione.

È da considerarsi intempestiva e, pertanto, inidonea a determinare la sospensione automatica della vendita del pegno, l’opposizione proposta dal terzo datore di pegno che risieda, a differenza del debitore, in un luogo diverso da quello di residenza del creditore, se proposta nel termine di novanta giorni di cui all’art. 163-bis c.p.c., dal ricevimento della intimazione. (Giorgio Barbieri) (Angela Liliana Falciano) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Giorgio Barbieri e Angela Liliana Falciano


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