Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21725 - pubb. 11/01/2019
Il curatore ha l’obbligo del pagamento dei canoni locatizi nei termini pattuiti in caso di fallimento del conduttore di un immobile
Cassazione civile, sez. III, 09 Febbraio 1981, n. 796. Est. Mattiello.
Obbligo - Persistenza - Inadempimento - Conseguenze
Nel caso di fallimento del conduttore di un immobile, fino a quando il curatore non esercita il recesso ex art 80 della legge fallimentare, il locatore conserva il diritto al pagamento dei canoni locatizi nei termini pattuiti ed il curatore del fallimento ha l'Obbligo di eseguire la relativa prestazione, che costituisce un debito della massa, come corrispettivo della cosa locata, senza potere al riguardo addurre, a giustificazione della mora, la Mancanza di denaro nell'attivo fallimentare sicché l'inadempimento di tale obbligazione non si sottrae all'applicazione delle norme generali e delle relative sanzioni. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
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Subentro e recesso del curatore
In attesa della decisione del curatore permane l'obbligo di pagamento dei canoni - ∙ Recesso e diritto al pagamento dei canoni