Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21661 - pubb. 18/05/2019
L’essere il più semplice nel campo dei derivati non rende il plan vanilla adatto a qualunque tipo di investitore
Tribunale Torino, 03 Maggio 2019. Est. Gabriella Ratti.
Il Derivato che assume veste speculativa - Obbligo di raccolta delle informazioni - Giudizio di non appropriatezza - Non aver impedito l’operazione - Obbligo di avvertire il cliente che l’operazione è ritenuta inopportuna - Onere sull’intermediario di fornire prova positiva ex art. 23 TUF - Condanna al risarcimento del danno causato alla cliente
Contratto Plan vanilla - Mancanza di pregressa esperienza e di conoscenza in derivati - Operazione non appropriata - Mancata rilevazione da parte dell’intermediario e di segnalazione alla cliente
Quando il contratto derivato perde la sua naturale connotazione di copertura per assumere una veste speculativa, è onere dell’intermediario, attenersi alla regola dell’appropriatezza, sicché, anche se il giudizio di non appropriatezza o l’impossibilità di formulare un giudizio per insufficienza delle informazione non impedisce l’operazione, ciò nonostante l’intermediario ha l’obbligo di avvertire il cliente che l’operazione è ritenuta inopportuna con, in caso di mancanza di prova positiva d’aver adempiuto agli obblighi informativi di legge, la responsabilità per i danni causati. (Emanuele Argento) (Emanuele Liddo) (riproduzione riservata)
L’essere il più semplice nel campo dei derivati (plan vanilla) non rende il derivato in automatico adatto a qualunque tipo di investitore, sì che, ove dal profilo di rischio risulti la non conoscenza di prodotti finanziari complessi e strutturati, ne consegue che, trattandosi d’operazione non appropriata al profilo di rischio di parte attrice, mancando la prova positiva d’averlo rilevato e segnalato all’investitore, del danno da lui subito e consistente negli addebiti a tale contratto, ne debba rispondere l’intermediario. (Emanuele Argento) (Emanuele Liddo) (riproduzione riservata)
Segnalazione degli Avv.ti Emanuele Argento ed Emanuele Liddo del foro di Pescara
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