Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21594 - pubb. 07/05/2019

Utilizzo abusivo di marchio di fatto non registrato e competenza della sezione specializzata in materia di impresa

Tribunale Mantova, 21 Marzo 2019. Est. Bernardi.


Concorrenza sleale – Utilizzo abusivo di marchio di fatto non registrato – Competenza della sezione specializzata in materia di impresa



Deve ritenersi riservata alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia concernente l’utilizzo abusivo del marchio di fatto non registrato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Mantova

Sezione Seconda

 

Il Giudice Designato,

sciogliendo la riserva di cui al verbale del 19.03.2019 così provvede:

- letto il ricorso n. 649/19 R.G. proposto, ex art. 700 c.p.c., da G. G. O. F. s.r.l.;

- rilevato che la società ricorrente, lamentando che G. E. avrebbe posto in essere svariati comportamenti integranti una concorrenza sleale, ha chiesto che vengano emessi i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole posta in essere da costui e, cioè, nello specifico:

“1. inibire a E. G. l’utilizzo del logo come attualmente costituito, imponendo un cambio di carattere (font) e colore, in quanto ritenuto imitativo del logo della ricorrente;

2. inibire l’attività di intermediazione attuata da E. G. consistente nel procurare clienti in favore di imprese di onoranze funebri concorrenti, costituendo di fatto tale attività sviamento di clientela e quindi atto di concorrenza sleale produttivo di danni nei confronti della ricorrente;

3. inibire l’esercizio di qualsivoglia attività di onoranze funebri fintanto che non venga dimostrata la sussistenza dei requisiti normativamente previsti, ivi compresa la detenzione delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento dell’attività funebre;

4. inibire l’utilizzo, nella denominazione della nuova impresa individuale aperta da E. G. del nome “G.” perché manifestamente causa di confusione nella clientela.

5. Ed ogni atto ritenuto utile e necessario ad impedire il verificarsi di un pregiudizio irreparabile in capo alla ricorrente nelle more del giudizio ordinario volto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi.”

- rilevato che il resistente ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, comunque infondato nel merito per insussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare invocata;

- osservato che costituiscono marchio di impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (cfr. art. 7 del d. lgs. 30/2005);

- ritenuto che la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, cui sono riservate, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005, tutte le controversie sui diritti di proprietà industriale, titolati e non, ricomprende anche quelle relative al marchio di fatto non registrato, atteso che tale segno risulta rafforzato dall'introduzione del predetto codice e gode ormai di una tutela giurisdizionale non diversa da quella del marchio registrato, come è dato evincere dagli artt. 1 (contenente un richiamo generico ai marchi, tale da ricomprendere anche quelli non registrati) e 2 comma 4 (secondo cui "sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato"), del medesimo codice (cfr. Cass. 12-12-2018 n. 3399);

- rilevato che la società ricorrente con la domanda di cui al punto 1) ha chiesto la tutela di un marchio di fatto e ha inoltre lamentato, ai punti successivi, la commissione da parte del resistente di svariati comportamenti asseritamente integranti fattispecie di concorrenza sleale anche conseguenti al dedotto utilizzo abusivo del proprio marchio;

- osservato che le controversie connesse in materia di concorrenza sleale che interferiscono, come nel caso di specie, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, sono anch’esse devolute alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo n. 168/2003;

- considerato pertanto che difetta la competenza a provvedere sulla domanda cautelare da parte di questo Giudice;

- ritenuto che, in considerazione della novità della questione e della natura processuale della decisione, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in conformità del d.m. 55/2014, tenuto conto che non si è tenuta una fase istruttoria;

 

P.T.M.

- dichiara il proprio difetto di competenza essendo competente a conoscere la presente controversia la sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Brescia;

- condanna G. G. O. F. s.r.l. a rifondere a G. E. le spese di lite, compensandole nella misura della metà, e, per l’effetto, liquidandole in € 1.822,50 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Mantova, 21 marzo 2019.

Il Giudice Designato

dott. Mauro P. Bernardi