Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2156 - pubb. 05/05/2010
Sospensione cautelare di derivato OTC e adeguatezza dell’operazione
Tribunale Udine, 13 Aprile 2010. Est. Mimma Grisafi.
Derivati OTC – Esecuzione differita o continuata – Sospensione cautelare – Ammissibilità.
Operatore qualificato – Dichiarazione del legale rappresentante ex art. 31 reg. Consob 11522/1998 – Valore confessorio – Esclusione – Inversione dell’onere della prova – Dimostrazione dell’assenza di requisiti d’esperienza e competenza in strumenti finanziari – Ammissibilità.
Operatore qualificato – Dichiarazione del legale rappresentante ex art. 31 reg. Consob 11522/1998 – Onere dell’intermediario di valutare con diligenza le informazioni in suo possesso e l’operatività del cliente – Sussistenza – Valutazione dell’adeguatezza dell’operazione – Necessità.
Derivati OTC – Liquidabilità – Rinegoziazione – Valutazione di rischio.
Può essere disposta in via cautelare, ai sensi dell’art. 700 codice procedura civile, la sospensione dell’esecuzione di un contratto avente ad oggetto un’operazione in derivati ad esecuzione non istantanea ma continuata e differita nel tempo che, come tale, si presta ad essere sospesa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 31 del reg. Consob n. 11522 del 1998, secondo la quale la società dispone della competenza e dell’esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari, non costituisce di per sè dichiarazione confessoria (qualora si esaurisca nella formulazione di un giudizio e non nell’affermazione di scienza e verità di fatti obiettivi), ma comporta un’inversione dell’onere della prova, svincolando l’intermediario dell’obbligo generalizzato di compiere sul punto uno specifico accertamento. Ne consegue che, nel caso di asserita discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione reale da tale dichiarazione rappresentata, graverà su chi detta discordanza intenda dedurre, al fine di escludere la sussistenza in concreto della propria competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, l’onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la agevole conoscibilità in base a elementi obiettivi di riscontro, già nella disponibilità dell’intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di società ai sensi dell’art. 31 del reg. Consob n. 11522 del 1998, in ordine alla competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari non esonera l’intermediario diligente dal tenere in debito conto le informazioni in suo possesso e dal verificare in concreto l’adeguatezza delle operazioni poste in essere dal cliente, dovendo sempre confrontarsi tale adeguatezza con la concreta operatività del cliente stesso. (Nel caso di specie, la società ha dimostrato di non avere in realtà competenza ed esperienza tale da potersi definire operatore qualificato e che tale condizione era a conoscenza dell’intermediario che l’avrebbe potuta ricavare dalla documentazione in suo possesso). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La stipula di contratti derivati over the counter (otc) deve essere valutata con particolare attenzione a causa della loro difficile cedibilità che, a fronte di una evoluzione negativa, costringe il cliente alla rinegoziazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In collaborazione con www.unijuris.it
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