Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21534 - pubb. 13/04/2019

La mancanza di adeguate informazioni sul rischio dei titoli obbliga la banca negoziatrice a risarcire il danno

Tribunale Pistoia, 10 Ottobre 2018. Est. Latour.


Contratti finanziari – Vendita di obbligazioni in conto proprio – Conflitto di interesse – Onere della prova a carico dell’investitore – Omissione degli obblighi di informazione – Responsabilità contrattuale del negoziatore – Sussiste – Obbligo di prospetto informativo – In caso di mera negoziazione – Insussistenza – Qualità di operatore qualificato dell’investitore – Irrilevanza di precedenti acquisti di titoli a rischio



La negoziazione di titoli in conto proprio di per sé non è vietata ed è necessario apprezzare le circostanze del caso concreto per verificare l’esistenza di una situazione di conflitto. Vi può essere conflitto di interessi quando l’intermediario non consiglia quello che è il miglior risultato per l’investitore, ma si adopera per la propria convenienza, determinato dal rapporto che ha con l’emittente il titolo. L’investitore deve dare prova dell’esistenza di un conflitto di interessi.

L’eventuale violazione degli obblighi informativi può avere rilevanza solamente in punto di risarcimento del danno, poiché precedono la conclusione del mandato a comprare o vendere strumenti finanziari con la conseguenza che la loro mancata prestazione giammai può integrare un inadempimento del mandato successivamente concluso. In ogni caso, nel caso di semplice negoziazione del titolo non vi è l’obbligo di prospetto informativo.

Nel caso di obbligazioni Cirio, il crollo era imminente già nella seconda metà del 2000 ed era pertanto sussistente un onere informativo a tal proposito in capo alla banca. Il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato titoli a rischio non è sufficiente a renderlo un operatore qualificato. in quanto tale qualità ha un preciso contenuto tecnico giuridico che non può essere integrato dal mero riferimento all’entità del patrimonio dell’investitore e alle sue attitudini imprenditoriali. [Nella fattispecie, il Tribunale ha condannato la banca a risarcire all’investitore la differenza tra il prezzo d’acquisto dei titoli e le somme percepite a titolo di cedole e rimborsi, avendo ritenuto che la banca avesse contravvenuto ai propri obblighi informativi non avendo fornito alcuna informazione sulla natura e sulle caratteristiche del titolo, sul rating nel periodo di esecuzione dell’operazione, sull’emittente del titolo, su eventuali situazioni di grey market o di default dell’emittente; e che, se l’investitore fosse stato correttamente informato delle caratteristiche del titolo, non l’avrebbe acquistato.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Giampaolo Morini


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